1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 giugno 2022 — Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. / Commissione europea
(Causa C-700/19 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Unità a disco ottico - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 - Infrazione unica e continuata - Nozione - Accordi collusivi riguardanti gare d’appalto relative a unità a disco ottico per computer portatili e da scrivania organizzate da due produttori di computer)
(2022/C 294/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Toshiba Samsung Storage Technology Corp., Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (rappresentanti: inizialmente A. Aresu, M. Bay, avvocati, e J. Ruiz Calzado, abogado, successivamente M. Bay, avvocato, e J. Ruiz Calzado, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Farley, F. van Schaik e C. Zois, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2019, Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissione (T-8/16, EU:T:2019:522), è annullata. |
2) |
L’articolo 1, lettera e), della decisione C(2015) 7135 final della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39639 — Unità a disco ottico), è annullato nella parte in cui dichiara che la Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp., avendo partecipato, dal 23 giugno 2004 al 17 novembre 2008, a più infrazioni distinte, hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992. |
3) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) |
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d’impugnazione, la totalità delle spese sostenute dalla Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e dalla Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. nell’ambito della presente impugnazione nonché la metà di quelle da esse sostenute in primo grado. |
5) |
La Toshiba Samsung Storage Technology Corp. e la Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. sopporteranno la metà delle proprie spese relative al procedimento di primo grado. |