23.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 338/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’8 luglio 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Rádio Popular — Electrodomésticos, SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-695/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Nozioni di «operazioni di assicurazione» e di «prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» - Articolo 174, paragrafo 2 - Diritto alla detrazione - Prorata di detrazione - Estensione di garanzia su elettrodomestici e altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni - Nozione di «operazioni finanziarie»)

(2021/C 338/03)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Rádio Popular — Electrodomésticos, SA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 174, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 135, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a operazioni di intermediazione nella vendita di estensioni di garanzia effettuate da un soggetto passivo nell’ambito della sua attività principale consistente nella vendita ai consumatori di elettrodomestici e di altri articoli nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, cosicché l’importo del volume d’affari relativo a tali operazioni non deve essere escluso dal denominatore della frazione utilizzata per il calcolo del prorata di detrazione di cui all’articolo 174, paragrafo 1, di detta direttiva.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.