29.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 110/10


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italia) — Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e a. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Causa C-640/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CE) n. 1234/2007 - Quote latte - Prelievi sulle eccedenze - Latte rivolto alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta (DOP) e sono destinati all’esportazione verso paesi terzi - Esclusione - Articolo 32, lettera a), articolo 39, paragrafi 1 e 2, lettera a), articolo 40, paragrafo 2, e articolo 41, lettera b), TFUE - Principi di proporzionalità e di non discriminazione - Validità)

(2021/C 110/08)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano s.s., Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano s.s., Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca s.s., Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola s.r.l., Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Resistenti: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche agricole e forestali

Dispositivo

1)

Gli articoli 55, 65 e 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, devono essere interpretati nel senso che essi non escludono dal calcolo delle quote nazionali per la produzione di latte e di altri prodotti lattiero-caseari, nonché dal calcolo dei prelievi sulle eccedenze, i quantitativi di latte rivolti alla produzione di formaggi che beneficiano di una denominazione d’origine protetta e sono destinati ad essere esportati verso paesi terzi.

2)

L’esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità degli articoli 55, 65 e 78 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 248/2008.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.