2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 310/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA

(Causa C-597/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritto d’autore e diritti connessi - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 3, paragrafi 1 e 2 - Nozione di «messa a disposizione del pubblico» - Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un’opera protetta e contemporanea messa a disposizione dei segmenti di tale file al fine di essere caricati - Direttiva 2004/48/CE - Articolo 3, paragrafo 2 - Abuso di misure, procedure e mezzi di ricorso - Articolo 4 - Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso - Articolo 8 - Diritto d’informazione - Articolo 13 - Nozione di «pregiudizio» - Regolamento (UE) 2016/679 - Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) - Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Liceità del trattamento - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1 - Disposizioni legislative volte a limitare la portata dei diritti e degli obblighi - Diritti fondamentali - Articoli 7 e 8, articolo 17, paragrafo 2, nonché articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 310/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited

Convenuta: Telenet BVBA

con l’intervento di: Proximus NV, Scarlet Belgium NV

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una messa a disposizione del pubblico, ai sensi di tale disposizione, il caricamento, a partire dall’apparecchiatura terminale di un utente di una rete tra pari (peer-to-peer) verso apparecchiature terminali di altri utenti di tale rete, dei segmenti, previamente scaricati da detto utente, di un file multimediale contenente un’opera protetta, benché tali segmenti siano utilizzabili da soli soltanto a partire da una determinata percentuale di scaricamento. È irrilevante il fatto che, per via delle configurazioni del software di condivisione client-BitTorrent, tale caricamento sia automaticamente generato da quest’ultimo, qualora l’utente, dalla cui apparecchiatura terminale avviene detto caricamento, abbia acconsentito all’utilizzo di tale software dando il suo consenso all’applicazione di quest’ultimo dopo essere stato debitamente informato delle sue caratteristiche.

2)

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che un soggetto contrattualmente titolare di taluni diritti di proprietà intellettuale, che tuttavia non li sfrutta esso stesso, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, può beneficiare, in linea di principio, delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di tale direttiva, a meno che non si dimostri, in forza dell’obbligo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima e sulla base di un esame globale e circostanziato, che la sua domanda è abusiva. In particolare, per quanto riguarda una richiesta di informazioni fondata sull’articolo 8 di tale direttiva, essa deve essere parimenti respinta se non è giustificata o proporzionata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, né alla registrazione sistematica, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nonché di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (peer-to-peer) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate in attività di violazione, né alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali di tali utenti a detto titolare o a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno asseritamente causato da tali utenti, a condizione, tuttavia, che le iniziative e le richieste in tal senso da parte di detto titolare o di un terzo siano giustificate, proporzionate e non abusive e abbiano il loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, che limita la portata delle norme di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, come modificata.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.