10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/11 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Academia de Studii Economice din Bucureşti / Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale
(Causa C-585/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 2 - Nozione di «orario di lavoro» - Articolo 3 - Periodo minimo di riposo giornaliero - Lavoratori che hanno stipulato più contratti di lavoro con un medesimo datore di lavoro - Applicazione per lavoratore)
(2021/C 182/15)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Bucureşti
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Academia de Studii Economice din Bucureşti
Convenuto: Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman — Ministerul Educaţiei Naţionale
Dispositivo
L’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero, previsto da tale articolo 3, si applica a tali contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente.