25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/15


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court — Irlanda) — Irish Ferries Ltd / National Transport Authority

(Causa C-570/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto marittimo - Diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne - Regolamento (UE) n. 1177/2010 - Articoli 18 e 19, articolo 20, paragrafo 4, e articoli 24 e 25 - Cancellazione di servizi passeggeri - Consegna tardiva di una nave al vettore - Preavviso prima della data di partenza inizialmente prevista - Conseguenze - Diritto al trasporto alternativo - Modalità - Assunzione dei costi aggiuntivi - Diritto alla compensazione economica - Calcolo - Nozione di prezzo del biglietto - Organismo nazionale preposto all’esecuzione del regolamento n. 1177/2010 - Competenza - Nozione di reclamo - Valutazione della validità - Articoli 16, 17, 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di parità di trattamento)

(2021/C 431/14)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Irish Ferries Ltd

Resistente: National Transport Authority

Dispositivo

1)

Il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, deve essere interpretato nel senso che esso è applicabile nel caso in cui un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, per il motivo che la nave che doveva garantire tale servizio è stata oggetto di un ritardo nella consegna e non ha potuto essere sostituita.

2)

L’articolo 18 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che, quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione e non esiste alcun servizio di trasporto sostitutivo sulla stessa tratta, il vettore è tenuto a proporre al passeggero, a titolo del diritto di quest’ultimo a un trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e non appena possibile previsto da tale disposizione, un servizio di trasporto sostitutivo che segua un itinerario diverso da quello del servizio cancellato o un servizio di trasporto marittimo abbinato ad altre modalità di trasporto, come un trasporto stradale o ferroviario, ed è tenuto a farsi carico di eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal passeggero nell’ambito di tale trasporto alternativo verso la destinazione finale.

3)

Gli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1177/2010 devono essere interpretati nel senso che, qualora un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all’articolo 18 di detto regolamento, di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’articolo 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo.

4)

L’articolo 19 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo del biglietto», contenuta in tale articolo, include i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva.

5)

L’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che la consegna tardiva di una nave da trasporto passeggeri che ha comportato la cancellazione di tutte le corse che dovevano essere effettuate da tale nave nell’ambito di una nuova tratta marittima non rientra nella nozione di «circostanze straordinarie», ai sensi di tale disposizione.

6)

L’articolo 24 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che esso non impone al passeggero che chiede di ottenere una compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento di presentare la domanda sotto forma di reclamo al vettore entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio di trasporto.

7)

L’articolo 25 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che rientrano nella competenza di un organismo nazionale preposto all’esecuzione di tale regolamento designato da uno Stato membro non solo il servizio passeggeri effettuato da un porto situato nel territorio di tale Stato membro, ma anche un servizio passeggeri effettuato da un porto situato nel territorio di un altro Stato membro verso un porto situato nel territorio del primo Stato membro qualora quest’ultimo servizio di trasporto rientri nell’ambito di un viaggio di andata e ritorno che è stato integralmente cancellato.

8)

Dall’esame della decima questione non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1177/2010.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.