29.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 481/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgaria) — «ECOTEX BULGARIA» EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

(Causa C-544/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Direttiva (UE) 2015/849 - Ambito di applicazione - Normativa nazionale che impone di effettuare i pagamenti al di sopra di un certo importo esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante accredito su un conto di pagamento - Articolo 65 TFUE - Giustificazione - Lotta all’evasione e all’elusione fiscali - Proporzionalità - Sanzioni amministrative a carattere penale - Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene)

(2021/C 481/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Blagoevgrad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«ECOTEX BULGARIA» EOOD

Resistente: Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia

con l’intervento di: Prokuror ot Okrazhna prokuratura — Blagoevgrad

Dispositivo

1)

Una normativa di uno Stato membro che, per il pagamento nel territorio nazionale di un importo pari o superiore a una soglia prefissata, vieta alle persone fisiche e giuridiche di ricorrere a contanti e impone loro di effettuare un bonifico bancario o un versamento su un conto di pagamento non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.

2)

L’articolo 63 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscali, da un lato, vieta alle persone fisiche e giuridiche di effettuare un pagamento in contanti nel territorio nazionale qualora l’importo dello stesso sia pari o superiore a una soglia prefissata e impone, a tal fine, di ricorrere a un bonifico bancario o a un versamento su un conto di pagamento, anche nel caso in cui si tratti della distribuzione di dividendi di una società, e, dall’altro, per rispondere a una violazione di tale divieto, prevede un regime sanzionatorio nell’ambito del quale l’importo dell’ammenda che può essere inflitta è calcolato sulla base di una percentuale fissa applicabile all’importo totale del pagamento effettuato in violazione del divieto in esame, senza che detta ammenda possa essere modulata in funzione delle circostanze concrete del caso di specie, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per conseguirli.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.