16.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 390/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG / Finanzamt Y

(Causa C-528/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Nascita e portata del diritto a detrazione - Ampliamento di una strada appartenente a un comune - Contabilizzazione dei costi generati dai lavori in quanto parte delle spese generali del soggetto passivo - Determinazione dell’esistenza di un nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo - Cessione a titolo gratuito - Cessione assimilata ad una cessione effettuata a titolo oneroso - Articolo 5, paragrafo 6)

(2020/C 390/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Mitteldeutsche Hartstein-Industrie AG

Resistente: Finanzamt Y

Dispositivo

1)

L’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che il soggetto passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per i lavori di ampliamento di una strada comunale effettuati a favore di un comune, qualora tale strada sia utilizzata tanto dal soggetto passivo medesimo per la sua attività economica quanto dal pubblico, nei limiti in cui detti lavori di ampliamento non siano andati oltre quanto necessario per consentire al soggetto passivo di esercitare la sua attività economica e il loro costo sia incluso nel prezzo delle operazioni effettuate a valle dal soggetto passivo medesimo.

2)

La sesta direttiva 77/388, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultima, dev’essere interpretata nel senso che l’autorizzazione allo sfruttamento di una cava, concessa unilateralmente dall’amministrazione di uno Stato membro, non costituisce il corrispettivo ottenuto da un soggetto passivo che ha effettuato lavori di ampliamento di una strada comunale senza corrispettivo in denaro, con la conseguenza che tali lavori di ampliamento non costituiscono un’operazione a titolo oneroso ai sensi della medesima direttiva.

3)

L’articolo 5, paragrafo 6, della sesta direttiva 77/388 dev’essere interpretato nel senso che i lavori, effettuati a favore di un comune, di ampliamento di una strada comunale aperta al pubblico ma utilizzata per la sua attività economica dal soggetto passivo che ha effettuato tali lavori a titolo gratuito, oltre che dal pubblico, non costituiscono un’operazione che dev’essere assimilata a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 328 del 30.9.2019.