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3.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 163/5 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate — Riscossione (C-435/19) / Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19)
(Cause riunite C-434/19 e C-435/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Concorrenza - Articolo 107, paragrafo 1, TFUE - Condizioni di applicazione - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Servizi di interesse economico generale - Gestione del servizio di conto corrente postale per la raccolta dell’imposta comunale sugli immobili - Imprese che beneficiano di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri - Commissioni fissate unilateralmente dall’impresa beneficiaria - Abuso di posizione dominante - Articolo 102 TFUE - Irricevibilità)
(2021/C 163/06)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Poste Italiane SpA (C-434/19), Agenzia delle entrate — Riscossione (C-435/19)
Convenute: Riscossione Sicilia SpA agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane (C-434/19), Poste Italiane SpA (C-435/19)
con l’intervento di: Poste italiane SpA — Bancoposta (C-435/19)
Dispositivo
L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituisce un «aiuto di Stato», ai sensi di detta disposizione, la misura nazionale con la quale i concessionari incaricati della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili sono tenuti a disporre di un conto corrente aperto a loro nome presso Poste Italiane SpA per consentire il versamento di detta imposta da parte dei contribuenti e a pagare una commissione per la gestione di detto conto corrente, a condizione che tale misura sia imputabile allo Stato, procuri un vantaggio selettivo a Poste Italiane mediante risorse statali e sia tale da falsare la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.