10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 4 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj — Romania) — SC C.F. SRL / A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

(Causa C-430/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Principi del diritto dell’Unione - Rispetto dei diritti della difesa - Procedimento fiscale - Esercizio del diritto a detrazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Diniego del diritto a detrazione a motivo del comportamento asseritamente inadeguato dei fornitori del soggetto passivo - Atto amministrativo emesso dalle autorità tributarie nazionali senza accordare al contribuente interessato l’accesso alle informazioni e ai documenti posti a fondamento di detto atto - Sospetta frode fiscale - Prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione al possesso di documenti giustificativi diversi dalla fattura fiscale - Ammissibilità)

(2020/C 262/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunal Cluj

Parti

Ricorrente: SC C.F. SRL

Convenute: A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C

Dispositivo

1)

Il principio generale del diritto dell’Unione del rispetto dei diritti della difesa dev’essere interpretato nel senso che, se, nell’ambito di procedimenti amministrativi nazionali di verifica e determinazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto, un soggetto passivo non ha avuto la facoltà di accedere alle informazioni contenute nel suo fascicolo amministrativo e che sono state prese in considerazione in sede di adozione di una decisione amministrativa che gli impone obblighi tributari supplementari, laddove il giudice adito constati che, in mancanza di detta irregolarità, il procedimento sarebbe potuto giungere a un risultato diverso, tale principio esige che detta decisione sia annullata.

2)

I principi che disciplinano l’applicazione, da parte degli Stati membri, del regime comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), in particolare quelli di neutralità fiscale e di certezza del diritto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall’amministrazione tributaria nazionale quanto all’effettiva realizzazione delle operazioni economiche che hanno portato all’emissione di una fattura fiscale, al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione dell’IVA se esso non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell’effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.