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8.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 79/7 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Belgio) — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel / Vlaams Gewest
(Causa C-387/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 57, paragrafo 6 - Motivi di esclusione facoltativi - Misure adottate dall’operatore economico al fine di dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione facoltativo - Obbligo dell’operatore economico di fornire la prova di tali misure di propria iniziativa - Effetto diretto)
(2021/C 79/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel
Convenuto: Vlaams Gewest
Dispositivo
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1) |
L’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi in forza della quale un operatore economico è tenuto a fornire spontaneamente, al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, la prova dei provvedimenti di ravvedimento operoso adottati per dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza, nei suoi confronti, di un motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di detta direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, qualora un simile obbligo non risulti né dalla normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara. Per contro, l’articolo 57, paragrafo 6, di detta direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, non osta a un siffatto obbligo qualora esso sia previsto in modo chiaro, preciso e univoco nella normativa nazionale applicabile e sia portato a conoscenza dell’operatore economico interessato mediante i documenti di gara. |
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2) |
L’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, deve essere interpretato nel senso che esso produce un effetto diretto. |