1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Causa C-372/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Nozione di «prezzi iniqui» - Società di gestione collettiva dei diritti d’autore - Situazione di monopolio di fatto - Posizione dominante - Abuso - Esecuzione di opere musicali durante festival di musica - Tariffario basato sull’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso - Ragionevole rapporto con la prestazione della società di gestione collettiva - Determinazione della quota del repertorio musicale della società di gestione collettiva effettivamente eseguita)

(2021/C 35/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Convenute: Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Dispositivo

L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che non costituisce abuso di posizione dominante, ai sensi di tale articolo, l’imposizione, da parte di una società di gestione collettiva che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, di un tariffario nel quale:

i compensi dovuti a titolo di diritto d’autore sono calcolati sulla base di una tariffa applicata all’incasso lordo derivante dalla vendita di biglietti di ingresso, senza che sia possibile dedurre da tale incasso tutte le spese relative all’organizzazione del festival che non abbiano alcun rapporto con le opere musicali ivi eseguite, purché, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti del caso di specie, i compensi effettivamente imposti dalla società di gestione in applicazione di tale tariffario non presentino un carattere eccessivo tenuto conto, in particolare, della natura e della portata dell’utilizzo delle opere, del valore economico generato da tale utilizzo e del valore economico delle prestazioni di tale società di gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, e

viene utilizzato un sistema forfettario in scaglioni al fine di determinare, tra le opere musicali eseguite, la quota di queste ultime che viene attinta dal repertorio di tale società di gestione, purché non esista altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere e che sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo, ossia la tutela degli interessi degli autori, dei compositori e degli editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute ai fini della gestione dei contratti e della sorveglianza sull’utilizzo delle opere musicali protette dal diritto d’autore; spetta al giudice nazionale verificarlo, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui la disponibilità e l’affidabilità dei dati forniti, nonché degli strumenti tecnologici esistenti.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.