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7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/7 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — E. Sp. z o.o. Sp. k. / Minister Finansów
(Causa C-335/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile dell’IVA - Mancato pagamento totale o parziale del prezzo - Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione - Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione - Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA)
(2020/C 423/10)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: E. Sp. z o.o. Sp. k.
Convenuto: Minister Finansów
Dispositivo
L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che, alla data della cessione del bene o della prestazione di servizi nonché al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale volta a beneficiare di tale riduzione, il debitore sia registrato quale soggetto passivo dell’IVA e non sia sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione e che, al giorno precedente la data di presentazione della rettifica della dichiarazione fiscale, il creditore sia anch’esso ancora registrato quale soggetto passivo dell’IVA.