14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 433/12


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-321/19) (1)

(«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/62/CE - Direttiva 2006/38/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture - Articolo 7, paragrafo 9 - Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 - Pedaggi - Principio del recupero dei costi d’infrastruttura - Costi d’infrastruttura - Costi di esercizio - Costi connessi alla polizia stradale - Superamento dei costi - Effetto diretto - Giustificazione a posteriori di un’aliquota di pedaggio eccessiva - Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»)

(2020/C 433/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrenti: BY, CZ

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, deve essere interpretato nel senso che i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di «costi di esercizio», ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, deve essere interpretato nel senso che osta a che i pedaggi medi ponderati superino i costi d’infrastruttura della rete di infrastrutture di cui trattasi del 3,8 % o del 6 %, a causa di errori di calcolo non trascurabili o dell’inclusione di costi che non rientrano nella nozione di «costi d’infrastruttura», ai sensi di tale disposizione.

3)

Un singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali l’obbligo di tener conto dei soli costi d’infrastruttura di cui all’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, imposto da tale disposizione nonché dall’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima, contro uno Stato membro qualora quest’ultimo non abbia rispettato tale obbligo o l’abbia trasposto in modo non corretto.

4)

La direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, letta alla luce del punto 138 della sentenza del 26 settembre 2000, Commissione/Austria (C-205/98, EU:C:2000:493), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un’aliquota di pedaggio eccessiva sia giustificata a posteriori da un nuovo calcolo dei costi d’infrastruttura effettuato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.


(1)  GU C 220 dell’1.7.2019.