14.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 433/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-321/19) (1)
(«Rinvio pregiudiziale - Direttiva 1999/62/CE - Direttiva 2006/38/CE - Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture - Articolo 7, paragrafo 9 - Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 - Pedaggi - Principio del recupero dei costi d’infrastruttura - Costi d’infrastruttura - Costi di esercizio - Costi connessi alla polizia stradale - Superamento dei costi - Effetto diretto - Giustificazione a posteriori di un’aliquota di pedaggio eccessiva - Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»)
(2020/C 433/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrenti: BY, CZ
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, deve essere interpretato nel senso che i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di «costi di esercizio», ai sensi di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, deve essere interpretato nel senso che osta a che i pedaggi medi ponderati superino i costi d’infrastruttura della rete di infrastrutture di cui trattasi del 3,8 % o del 6 %, a causa di errori di calcolo non trascurabili o dell’inclusione di costi che non rientrano nella nozione di «costi d’infrastruttura», ai sensi di tale disposizione. |
3) |
Un singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali l’obbligo di tener conto dei soli costi d’infrastruttura di cui all’articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, imposto da tale disposizione nonché dall’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, di quest’ultima, contro uno Stato membro qualora quest’ultimo non abbia rispettato tale obbligo o l’abbia trasposto in modo non corretto. |
4) |
La direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, letta alla luce del punto 138 della sentenza del 26 settembre 2000, Commissione/Austria (C-205/98, EU:C:2000:493), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un’aliquota di pedaggio eccessiva sia giustificata a posteriori da un nuovo calcolo dei costi d’infrastruttura effettuato nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. |