15.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 53/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-316/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Articolo 343 TFUE - Privilegi e immunità dell’Unione europea - Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) - Articolo 39 - Privilegi e immunità della BCE - Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea - Articoli 2, 18 e 22 - Principio dell’inviolabilità degli archivi della BCE - Sequestro di documenti nei locali della Banca centrale di Slovenia - Documenti correlati all’assolvimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione)

(2021/C 53/06)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e B. Rous Demiri, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc, A. Grum, N. Pintar Gosenca e K. Rejec Longar, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Kaiser, C. Zilioli, F. Malfrère e A. Šega, agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado)

Dispositivo

1)

Procedendo unilateralmente al sequestro di documenti correlati all’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali e dell’Eurosistema nei locali della Banka Slovenije (Banca centrale di Slovenia) e, per il periodo successivo a tale sequestro, non cooperando lealmente in materia con la Banca centrale europea, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 343 TFUE, dell’articolo 39 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, degli articoli 2, 18 e 22 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

2)

La Repubblica di Slovenia sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Banca centrale europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.