7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — YT e a. / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Causa C-282/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 4 e 5 - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Insegnanti di religione cattolica - Nozione di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo di simili contratti - Fabbisogno permanente di personale supplente)

(2022/C 109/03)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: YT, ZU, AW, BY, CX, DZ, EA, FB, GC, IE, JF, KG, LH, MI, NY, PL, HD, OK

Resistenti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

con l’intervento di: Federazione GILDA-UNAMS

Dispositivo

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall’applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall’altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un’autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l’insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.