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31.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 287/10 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 luglio 2020 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-257/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Principi in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo - Direttiva 2009/18/CE - Articolo 8, paragrafo 1 - Soggetti i cui interessi potrebbero entrare in conflitto con il compito affidato all’organo inquirente - Membri dell’organo inquirente che esercitano, parallelamente, altre funzioni - Omessa istituzione di un organo inquirente indipendente)
(2020/C 287/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S.L. Kalėda e N. Yerrell, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, agenti, assistiti da N.J. Travers, SC, e da B. Doherty, BL)
Dispositivo
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1) |
L’Irlanda, avendo omesso di istituire un organo inquirente indipendente, sul piano organizzativo e decisionale, da qualsiasi soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidatogli, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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2) |
L’Irlanda è condannata alle spese. |