1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/8


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 dicembre 2020 — Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal / Consiglio dell’Unione europea

(Cause riunite C-72/19 P e C-145/19 P) (1)

(Impugnazione - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto - Congelamento di fondi e di risorse economiche - Elenco delle persone, entità e organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome dei ricorrenti - Decisione di un’autorità di uno Stato terzo - Obbligo del Consiglio dell’Unione europea di verificare che tale decisione è stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione)

(2021/C 35/10)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

(Causa C-72/19 P)

Ricorrenti: Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal (rappresentanti: Lord Anderson, QC, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith e F. Holmey, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Kneale e V. Piessevaux, successivamente A. Antoniadis e V. Piessevaux, agenti)

(Causa C-145/19 P)

Ricorrenti: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, in nome proprio e in nome di Suzanne Saleh Thabet e di Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, tutti e tre eredi di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (rappresentanti: Lord Anderson, QC, B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin, C. Enderby Smith, F. Holmey, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Kneale e V. Piessevaux, successivamente M. Balta e V. Piessevaux, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 novembre 2018, Saleh Thabet e a./Consiglio (T-274/16 e T-275/16, non pubblicata, EU:T:2018:826), è annullata nella parte in cui, il Tribunale ha con esso respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione (PESC) 2016/411 del Consiglio, del 18 marzo 2016, che modifica la decisione 2011/172/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto, e della decisione (PESC) 2017/496 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto.

2)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 dicembre 2018, Mubarak/Consiglio (T-358/17, non pubblicata, EU:T:2018:905), è annullata.

3)

Le decisioni 2016/411 e 2017/496 sono annullate, nella parte in cui riguardano la sig.ra Suzanne Saleh Thabet, i sig.ri Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak e Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak nonché le sig.re Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh e Khadiga Mahmoud El Gammal.

4)

La decisione 2017/496, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/491 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, la decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto, sono annullate, nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak.

5)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese sostenute sia nei procedimenti di primo grado sia nell’ambito delle presenti impugnazioni.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.

GU C 148 del 29.4.2019.