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11.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — X-GmbH / Finanzamt Z
(Causa C-48/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) - Esenzioni - Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche - Prestazioni per telefono - Prestazioni fornite da infermieri e assistenti sanitari)
(2020/C 161/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: X-GmbH
Convenuto: Finanzamt Z
Dispositivo
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1) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
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2) |
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che, per il fatto che prestazioni mediche sono fornite telefonicamente, gli infermieri e gli assistenti sanitari che offrono tali prestazioni siano soggetti a requisiti di qualificazione professionale supplementari, affinché dette prestazioni possano beneficiare dell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che esse possano essere considerate come aventi un livello di qualità equivalente a quello delle prestazioni fornite da altri prestatori che utilizzano lo stesso mezzo di comunicazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |