24.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vergunningsbetwistingen — Belgio) — A e a. / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(Causa C-24/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti sull’ambiente - Autorizzazione urbanistica per l’installazione e la gestione di impianti eolici - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «piani e programmi» - Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione stabilite da un’ordinanza e da una circolare amministrativa - Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l’attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro - Omissione della valutazione ambientale - Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell’Unione - Presupposti)

(2020/C 279/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D, E

Resistenti: Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Con l’intervento di: Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «piani e programmi» un’ordinanza e una circolare, adottate dal governo di un ente federato di uno Stato membro, contenenti entrambe diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici.

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 dev’essere interpretato nel senso che costituiscono piani e programmi che devono essere sottoposti a valutazione ambientale, in forza di tale disposizione, un’ordinanza e una circolare, entrambe contenenti diverse disposizioni riguardanti l’installazione e la gestione di impianti eolici, tra cui misure relative alla proiezione d’ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore.

3)

Qualora risulti che una valutazione ambientale, ai sensi della direttiva 2001/42, avrebbe dovuto essere realizzata prima dell’adozione dell’ordinanza e della circolare sulle quali si fonda un’autorizzazione relativa all’installazione e alla gestione di impianti eolici contestata dinanzi al giudice nazionale, cosicché tali atti e tale autorizzazione non sarebbero conformi al diritto dell’Unione, tale giudice può mantenere gli effetti dei citati atti e di tale autorizzazione solo qualora il diritto interno glielo consenta nell’ambito della controversia di cui è investito, e qualora l’annullamento di detta autorizzazione possa avere significative ripercussioni sull’approvvigionamento di energia elettrica dell’intero Stato membro interessato, e unicamente per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità. Spetta al giudice del rinvio, se del caso, procedere a tale valutazione nella controversia principale.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.