Causa T‑751/18
Daimler AG
contro
Commissione europea
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2020
«Ricorso di annullamento – Ritiro di risparmi certificati di CO2 – Regime delle innovazioni ecocompatibili – Regolamento (CE) n. 443/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 – Atto non impugnabile – Misura preparatoria – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Lettera della Commissione che notifica il ritiro dei risparmi di CO
2attribuiti ad un costruttore di automobili – Atto non inteso a produrre effetti giuridici – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 443/2009, art. 8, §§ 4 e 5)
(v. punti 38‑51, 57‑67)
Sintesi
Con ordinanza del 22 gennaio 2020, Daimler/Commissione (T‑751/18), il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso di annullamento proposto da Daimler AG avverso la lettera della Commissione, del 22 ottobre 2018, che l’informava del ritiro dei risparmi di CO2 da essa ottenuti grazie all’installazione di alternatori ad alta efficienza su taluni dei suoi veicoli (in prosieguo: la «lettera impugnata») ( 1 ).
Tale causa si inserisce nel contesto della realizzazione da parte dell’Unione dell’obiettivo di ridurre le emissioni di diossido di carbonio (CO2) dei veicoli leggeri, come definito dal regolamento n. 443/2009 ( 2 ). Detto regolamento prevede che ogni costruttore automobilistico provveda affinché le emissioni di CO2 delle proprie autovetture non superino l’obiettivo per le emissioni specifiche medie che gli è stato assegnato. Tali emissioni sono determinate sulla base dei dati identificati dagli Stati membri per tutte le autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nel corso dell’anno precedente ( 3 ). Qualora le sue emissioni specifiche medie superino l’obiettivo stabilito, al costruttore può essere imposto il pagamento di un’indennità per le emissioni in eccesso. Poiché il regolamento n. 443/2009 persegue peraltro l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e di incentivare gli investimenti nelle nuove tecnologie, è previsto anche che i risparmi delle emissioni derivanti dall’applicazione di tecnologie innovative siano presi in considerazione nell’ambito di tale calcolo, vale a dire dedotti dalle emissioni specifiche di CO2 dei veicoli nei quali tali tecnologie sono utilizzate, conformemente alle norme e procedure previste dal regolamento n. 725/2011 ( 4 ).
Nel caso di specie, nel 2015 la Commissione ha approvato due alternatori ad alta efficienza come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture (in prosieguo: le «innovazioni ecocompatibili») ( 5 ). La ricorrente, Daimler AG, è un costruttore di automobili tedesco che monta su determinate sue autovetture tali innovazioni ecocompatibili e ha ottenuto dall’autorità tedesca competente la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti dalla loro installazione. Tuttavia, nel corso del 2017 la Commissione, al termine di una revisione ad hoc di tali certificazioni, ha constatato che i risparmi così certificati erano ben maggiori di quelli che potevano essere dimostrati con l’applicazione del metodo prescritto dalla normativa. Di conseguenza, la Commissione ha anzitutto informato Daimler, con la lettera impugnata, che di tali risparmi non poteva tenersi conto ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 che la riguardavano per l’anno 2017; ha poi adottato la decisione di esecuzione n. 2019/583 ( 6 ), che conteneva i dati finali relativi al calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 nonché gli obiettivi dei costruttori di autovetture per l’anno 2017 e indicava che dei risparmi attribuiti alle innovazioni ecocompatibili di Daimler non doveva tenersi conto ai fini del calcolo delle sue emissioni.
Poiché la Commissione ha allegato che, non arrecando pregiudizio a Daimler, la lettera impugnata non potesse essere oggetto di un ricorso di annullamento, il Tribunale ha analizzato, da un lato, il quadro normativo applicabile e, dall’altro, la sostanza di tale lettera, al fine di accertare se, conformemente ai criteri stabiliti da una costante giurisprudenza, essa fosse intesa alla produzione di effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di Daimler e a modificare in misura rilevante la sua situazione giuridica.
In primo luogo, il Tribunale, al termine dell’analisi del quadro normativo, ha constatato che la procedura di approvazione delle innovazioni ecocompatibili e la procedura di certificazione delle riduzioni delle emissioni di CO2, istituite dal regolamento di esecuzione n. 725/2011, erano inestricabilmente connesse al calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori, come definito dal regolamento n. 443/2009. Esso ne ha dedotto che il regolamento di esecuzione n. 725/2011 stabiliva il quadro normativo del regime delle innovazioni ecocompatibili nel contesto di applicazione del regolamento n. 443/2009 e, più specificatamente, ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori.
In tale ambito, e al termine dell’esame della sostanza della lettera impugnata, il Tribunale, in secondo luogo, ha dichiarato che, pur contenendo una valutazione relativa ai risparmi certificati di CO2 di Daimler, essa costituiva una mera misura preparatoria all’interno del procedimento per calcolare le sue emissioni specifiche medie di CO2. Infatti, è con l’obiettivo di procedere a tale calcolo che, nella lettera impugnata, la Commissione ha dato atto delle sue verifiche ad hoc delle innovazioni ecocompatibili e ha dichiarato di voler escludere i relativi risparmi di emissioni. Di conseguenza, la non‑considerazione di detti risparmi non si è concretizzata che nella decisione di esecuzione 2019/583, che è il solo provvedimento a determinare chiaramente le emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che non era la lettera impugnata, bensì la decisione di esecuzione 2019/583, a poter incidere sulla situazione giuridica di Daimler e dunque a poter formare oggetto di un ricorso di annullamento ( 7 ).
( 1 ) Lettera Ares(2018) 5413709 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che notifica il ritiro dei risparmi di CO2 derivanti da innovazioni ecocompatibili attribuiti ai veicoli di Daimler AG dotati di alternatori ad alta efficienza Bosch HED EL 7‑150 e 175 plus.
( 2 ) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GU 2009, L 140, pag. 1).
( 3 ) Dati determinati nel contesto dell’attuazione della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU 2007, L 263, pag. 1).
( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento n. 443/2009 (GU 2011, L 194, pag. 19).
( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/158 della Commissione, del 30 gennaio 2015, relativa all’approvazione di due alternatori ad alta efficienza Robert Bosch GmbH come tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture in applicazione del regolamento n. 443/2009 (GU 2015, L 26, pag. 31).
( 6 ) Decisione di esecuzione (UE) 2019/583 della Commissione, del 3 aprile 2019, che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 2017 e per alcuni costruttori appartenenti al raggruppamento Volkswagen per gli anni civili 2014, 2015 e 2016 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 100, pag. 66).
( 7 ) Il ricorso di annullamento della decisione di esecuzione n. 2019/583, proposto il 14 giugno 2019 da Daimler AG con il numero di causa T‑359/19, è tuttora pendente dinanzi al Tribunale.