ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

30 aprile 2019 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Decisione di esecuzione della Commissione – Notificazione al destinatario – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità»

Nella causa T‑530/18,

Romania, rappresentata da C.‑R. Canţăr, E. Gane, C.‑M. Florescu e O.‑C. Ichim, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Aquilina e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta al parziale annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Romania,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins, presidente, M. Kancheva (relatore) e G. De Baere, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Il 13 giugno 2018 la Commissione europea ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2018, L 152, pag. 29; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Con la decisione impugnata, la Commissione ha applicato nei confronti della Romania una rettifica finanziaria dell’importo totale di EUR 90133370,64 relativa in particolare alla sottomisura 1a alla luce delle misure soggette al Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) nel contesto dello «Sviluppo rurale FEASR» per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 e alle sottomisure 3a, 5a, 3b e 4b alla luce delle misure non connesse alla superficie nel contesto dello «Sviluppo rurale FEASR, asse 2» per l’esercizio finanziario 2014.

2

L’articolo 1 della decisione impugnata così dispone:

«Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione».

3

L’articolo 2 della decisione impugnata prevede in particolare quanto segue:

«[L]a Romania (…) [è] destinatari[a] della presente decisione».

4

Il 14 giugno 2018 la decisione impugnata è stata notificata alla rappresentanza permanente della Romania presso l’Unione europea, con il numero C(2018) 3826.

5

Il 15 giugno 2018 la decisione impugnata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Procedimento e conclusioni delle parti

6

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2018, la Romania ha proposto il ricorso in esame.

7

Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 2018, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

8

Il 26 novembre 2018 la Romania ha depositato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

9

Con misura di organizzazione del procedimento del 24 gennaio 2019, il Tribunale ha chiesto alla Commissione informazioni relative ad eventuali differenze fra il testo notificato e il testo pubblicato della decisione impugnata.

10

Con lettera del 4 febbraio 2019, la Commissione ha dato seguito alla richiesta del Tribunale fornendo le informazioni richieste.

11

Nell’atto introduttivo del ricorso, la Romania chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata:

integralmente per quanto riguarda la sottomisura 1a (importo pari a EUR 13184846,61 relativo agli anni 2015 e 2016);

integralmente per quanto riguarda le sottomisure 3a, 5a, 3b e 4b (importo pari a EUR 45532000,96 relativo agli anni 2014, 2015 e 2016) e, in subordine, parzialmente per il periodo precedente al 19 settembre 2015 (importo pari a EUR 21315857,50);

condannare la Commissione alle spese.

12

Nella propria eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso irricevibile e respingerlo;

condannare la Romania alle spese.

13

Nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la Romania conferma i capi delle sue conclusioni e chiede inoltre che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso ricevibile.

In diritto

14

In forza dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, su richiesta del convenuto, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito.

15

Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire senza proseguire il procedimento.

16

A sostegno dell’eccezione di irricevibilità, la Commissione asserisce che il ricorso è stato proposto tardivamente, in data 7 settembre 2018. A suo avviso, poiché la decisione impugnata è stata notificata alla rappresentanza permanente della Romania il 14 giugno 2018, il termine di ricorso è scaduto il 24 agosto 2018.

17

Nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la Romania sostiene che il ricorso è ricevibile.

18

In primo luogo, la Romania afferma che l’articolo 263, sesto comma, TFUE non può essere interpretato nel senso che il dies a quo del termine di due mesi per la presentazione di un ricorso di annullamento di un atto dell’Unione europea sia, automaticamente e in generale, la data di entrata in vigore o di inizio dell’efficacia di tale atto, per il motivo che l’articolo 297 TFUE osta a una simile conclusione.

19

In secondo luogo, la Romania sostiene che il dies a quo del termine di due mesi per la presentazione di un ricorso di annullamento di un atto che deve essere notificato, ma che, secondo una prassi costante da tempo adottata dall’autore dell’atto, è altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dev’essere invariabilmente la pubblicazione di tale atto.

20

In terzo luogo, la Romania asserisce che tale soluzione si impone a fortiori alla luce delle circostanze concrete nelle quali la decisione impugnata è stata notificata alle autorità rumene e pubblicata. Nel caso di specie, l’incertezza giuridica dovuta al fatto che la decisione impugnata è stata non soltanto notificata, ma altresì pubblicata, sarebbe accentuata dalle differenze fra il testo trasmesso dalla Commissione alla rappresentanza permanente della Romania il 14 giugno 2018 e quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2018, le quali dimostrerebbero che il testo notificato sarebbe perlomeno incompleto.

21

In conclusione, la Romania ritiene che, poiché il testo notificato è incompleto, la regolarità della procedura di notificazione sia stata compromessa. In pratica, la data a partire dalla quale essa avrebbe conosciuto, con sufficiente chiarezza e precisione, il contenuto della decisione impugnata nonché la motivazione sulla quale quest’ultima si fonda sarebbe quella della pubblicazione integrale. Di conseguenza, il termine di due mesi per la presentazione del ricorso avrebbe cominciato a decorrere dalla data della pubblicazione della decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale, ossia il 15 giugno 2018, e dovrebbe essere maggiorato dei quattordici giorni di cui all’articolo 59 del regolamento di procedura e di dieci giorni a titolo del termine in ragione della distanza invariabile di cui all’articolo 60 del medesimo regolamento.

22

In proposito, da un lato, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto «nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza».

23

Inoltre, conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

24

Secondo una costante giurisprudenza, i termini di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE sono di ordine pubblico e né le parti né il giudice possono disporne (sentenza del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21; ordinanze del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 22, e del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑551/15, non pubblicata, EU:T:2016:238, punto 22).

25

La normativa dell’Unione in materia di termini di ricorso persegue l’obiettivo di soddisfare l’esigenza della certezza del diritto e la necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v., in tal senso, ordinanze del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, EU:C:2010:684, punto 52; del 18 dicembre 2012, Germania/Commissione, T‑205/11, non pubblicata, EU:T:2012:704, punto 40, e del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 23).

26

D’altro lato, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, la notificazione è l’operazione mediante la quale l’autore di un atto di portata individuale, quale una decisione adottata ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, comunica quest’ultimo ai suoi destinatari e li pone così in condizione di prendere conoscenza del suo contenuto nonché della motivazione sulla quale esso si basa (ordinanze del 2 ottobre 2014, Page Protective Services/SEAE, C‑501/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2259, punto 30; del 18 dicembre 2012, Ungheria/Commissione, T‑320/11, non pubblicata, EU:T:2012:705, punto 19 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 24).

27

Inoltre, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, a differenza degli atti che devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, le decisioni che designano un destinatario devono essere notificate ai loro destinatari e prendono effetto con tale notificazione (sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, punto 35; ordinanze del 18 dicembre 2012, Ungheria/Commissione, T‑320/11, non pubblicata, EU:T:2012:705, punto 20, e del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 25).

28

Dal combinato disposto dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE emerge che, per quanto riguarda i ricorsi di annullamento, la data da prendere in considerazione per determinare il dies a quo del termine di ricorso è quella della pubblicazione, qualora tale pubblicazione, che condiziona l’entrata in vigore dell’atto, sia prevista da detto Trattato, e quella della notificazione nelle altre ipotesi menzionate all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, tra le quali rientra quella delle decisioni che designano il loro destinatario (sentenza del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, punto 36).

29

La Corte ha confermato tale interpretazione dell’articolo 263, sesto comma, TFUE rilevando che, nel caso di un atto che designa i suoi destinatari, fa fede solo il testo notificato a questi ultimi, quand’anche tale atto sia stato altresì pubblicato nella Gazzetta ufficiale (sentenze del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, EU:C:1966:41, pag. 491, e del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, punto 37).

30

Orbene, nel caso di specie, la decisione impugnata designa esplicitamente la Romania quale destinataria, come risulta dal suo articolo 2, ed è stata notificata alla rappresentanza permanente della Romania il 14 giugno 2018. Del resto, la Romania non contesta di essere la destinataria della decisione impugnata né di averne ricevuto notificazione il 14 giugno 2018.

31

Pertanto, ai sensi dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, quale atto di portata individuale di cui la Romania è destinataria, la decisione impugnata è divenuta efficace nei confronti di quest’ultima con la sua notificazione in data 14 giugno 2018. In forza di tale notificazione, la Romania è stata in grado di prendere conoscenza del contenuto di detta decisione nonché della motivazione sulla quale essa si basa.

32

Si deve dunque concludere che il termine di ricorso avverso la decisione impugnata ha cominciato a decorrere dalla sua notificazione alla rappresentanza permanente della Romania e non dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

33

Peraltro, l’articolo 59 del regolamento di procedura non può essere applicato nel caso di specie, in quanto trova applicazione soltanto nel caso in cui il termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorra dalla pubblicazione di detto atto nella Gazzetta ufficiale.

34

Tale conclusione non può essere messa in discussione dagli argomenti della Romania.

35

La Romania afferma, in sostanza, che il dies a quo del termine di ricorso nel caso di specie è la pubblicazione della decisione impugnata nella Gazzetta ufficiale e non la sua notificazione. Ciò discenderebbe, in primo luogo, dall’assenza di correlazione fra, da un lato, il criterio del dies a quo del termine di ricorso di annullamento di un atto di un’istituzione e, dall’altro, la data di entrata in vigore di tale atto; in secondo luogo, dalla situazione atipica determinata da una prassi costante della Commissione consistente nel pubblicare simili decisioni notificandole al contempo ai loro destinatari e, in terzo luogo, da differenze fra il testo notificato e il testo pubblicato di detta decisione.

36

In primo luogo, la Romania asserisce che dalla giurisprudenza risulta che la data di entrata in vigore o di produzione di effetti giuridici non sarebbe automaticamente ed invariabilmente il dies a quo del termine di due mesi per la presentazione di un ricorso di annullamento e che, ai fini dell’esercizio del diritto di ricorso, verrebbe in rilievo la funzione consistente nell’informare effettivamente del contenuto dell’atto dell’Unione. Dall’assenza di correlazione fra il dies a quo del termine di ricorso di annullamento di un atto di un’istituzione dell’Unione e la data dell’entrata in vigore di tale atto discenderebbe che il dies a quo del termine di ricorso avverso la decisione impugnata, quand’anche essa fosse già entrata in vigore e divenuta efficace nei confronti della Romania, potrebbe essere la sua successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

37

In proposito, va osservato che l’argomento della Romania si fonda su una confusione tra le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento, contemplate dall’articolo 263 TFUE, e quelle relative alla validità dell’atto impugnato con un simile ricorso (v., in tal senso, ordinanza dell’11 dicembre 2006, MMT/Commissione, T‑392/05, non pubblicata, EU:T:2006:382, punto 33). Tale argomento non è dunque idoneo a porre in discussione la rilevanza, quale dies a quo del termine di ricorso, della notificazione della decisione impugnata.

38

Inoltre, l’argomento della Romania risulta inconferente in quanto essa cita vari casi giurisprudenziali in cui, certamente, la pubblicazione era il dies a quo del termine di ricorso, ma unicamente a causa dell’assenza di notificazione dell’atto in questione alla parte ricorrente. Orbene, nel caso di specie, la Romania, in qualità di destinataria della decisione impugnata, ne ha debitamente ricevuto la notificazione ed è tale notificazione a costituire per essa il dies a quo del termine di ricorso.

39

Pertanto, riguardo all’affermazione della Romania secondo la quale la Corte, nella sentenza del 10 marzo 1998, Germania/Consiglio (C‑122/95, EU:C:1998:94, punto 35), avrebbe dichiarato che il dies a quo del termine di ricorso avverso un atto dell’Unione è quello della pubblicazione dell’atto, benché essa non sia rilevante ai fini dell’entrata in vigore del medesimo atto, è sufficiente ricordare che, in tale causa, l’atto controverso era un regolamento adottato a seguito di un accordo internazionale concluso dall’Unione europea, ossia un atto di portata generale indirizzato a tutti gli Stati membri la cui pubblicazione nella Gazzetta ufficiale faceva decorrere il termine di ricorso e che non era stato oggetto di alcuna notificazione (v., in tal senso, ordinanza del 4 luglio 2012, ICO Satellite/Commissione, T‑350/09, non pubblicata, EU:T:2012:341, punto 36). In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il criterio della data in cui si è avuto conoscenza dell’atto come dies a quo del termine di ricorso è subordinato rispetto a quello della pubblicazione o della notifica dell’atto. Non ne discende affatto che il criterio della notificazione sia subordinato rispetto a quello della pubblicazione.

40

Analogamente, riguardo all’affermazione correlata secondo la quale il Tribunale, nell’ordinanza del 21 novembre 2005, Tramarin/Commissione (T‑426/04, EU:T:2005:405, punto 49), avrebbe dichiarato che «relativamente ad atti i quali, secondo una prassi costante dell’istituzione interessata, costituiscono oggetto di una pubblicazione (…) è la data di pubblicazione che fa decorrere il termine di ricorso», è sufficiente rilevare che, in tale causa, il destinatario della decisione oggetto di una notificazione non era la parte ricorrente, bensì un terzo interessato. Orbene, nel caso di specie, la decisione controversa è stata debitamente notificata alla Romania, in qualità di destinataria della decisione impugnata.

41

Peraltro, riguardo al riferimento alla sentenza del 23 aprile 2013, Gbagbo e a./Consiglio (da C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, punti 5859), è sufficiente rilevare che la Corte ha ivi dichiarato che l’articolo 263, sesto comma, TFUE non sarebbe applicato in modo coerente se, nei confronti delle persone e degli enti i cui nomi figurano negli elenchi contenuti negli allegati degli atti adottati sulla base delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, il dies a quo per il calcolo del termine per proporre un ricorso di annullamento si collocasse alla data della pubblicazione dell’atto in questione e non alla data in cui tale atto è stato loro comunicato. Secondo la Corte ne conseguiva che, se è pur vero che l’entrata in vigore di atti quali gli atti controversi avviene in forza della loro pubblicazione, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento avverso tali atti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, decorre, per ciascuna di tali persone ed enti, dalla data della comunicazione che deve essere compiuta nei suoi confronti. Dalla citata sentenza risulta manifestamente che occorre applicare il criterio della notificazione o della comunicazione individuale quale dies a quo del termine di ricorso, anche allorché il criterio della pubblicazione determina l’entrata in vigore dell’atto in questione. Tale giurisprudenza non può dunque in alcun modo supportare la tesi della Romania secondo la quale il dies a quo del termine di ricorso sarebbe costituito dalla pubblicazione, in quanto, al contrario, essa la respinge formalmente anche nel caso in cui la pubblicazione determini l’entrata in vigore e l’inizio dell’efficacia dell’atto in questione.

42

In secondo luogo, la Romania eccepisce l’esistenza di una prassi costante da tempo adottata dalla Commissione consistente nel pubblicare nella Gazzetta ufficiale le sue decisioni recanti esclusione dal finanziamento dell’Unione di alcune spese sostenute nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), notificandole al contempo ai loro destinatari. In una tale situazione atipica in cui un atto di portata individuale è altresì pubblicato, la modalità con la quale i destinatari prendono conoscenza del contenuto dell’atto nonché della motivazione sulla quale esso si basa, in maniera da essere in grado di esercitare il proprio diritto di ricorso entro il termine di due mesi di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE, potrebbe essere la pubblicazione e non la notificazione. Pertanto, allorché un atto è stato portato a conoscenza del destinatario in due modi, nel caso di specie mediante pubblicazione e mediante notificazione, il principio di certezza del diritto e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva imporrebbero che il dies a quo del termine di due mesi per la presentazione di un ricorso di annullamento sia la data di pubblicazione dell’atto e non quella della sua notificazione.

43

In proposito, va ricordato, anzitutto, che, nella sentenza del 15 settembre 1998, BP Chemicals/Commissione (T‑11/95, EU:T:1998:199, punti da 48 a 51), il Tribunale ha rilevato l’esistenza di una prassi costante della Commissione consistente nel pubblicare decisioni come quella in questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, ossia una decisione in materia di aiuti di Stato, e ha ritenuto che la ricorrente potesse legittimamente attendersi che la decisione controversa avrebbe costituito oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, sebbene sia vero che il Tribunale ha considerato, in sostanza, che era quindi da tale pubblicazione che il termine di ricorso avverso la decisione in questione aveva cominciato a decorrere, esso ha precisato che ciò si verificava se, e soltanto se, la decisione controversa non era stata precedentemente notificata alla ricorrente. Di conseguenza, da detta sentenza risulta che, anche supponendo che esista una prassi costante della Commissione consistente nel pubblicare le decisioni, come quella di cui trattasi nel caso di specie, recanti esclusione di talune spese dal finanziamento dei fondi agricoli dell’Unione, ai fini del calcolo del termine di ricorso, occorre prendere in considerazione la notificazione di detta decisione agli Stati membri che ne sono i destinatari e non la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, qualora quest’ultima sia intervenuta successivamente (v., in tal senso, ordinanze del 23 novembre 2015, Slovenia/Commissione, T‑118/15, non pubblicata, EU:T:2015:912, punti 2728, e del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punti 3536). Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la decisione impugnata è stata notificata alla Romania anteriormente alla sua pubblicazione.

44

Inoltre, la Romania non può validamente sostenere che la Commissione abbia ingenerato nei destinatari, tenuto conto delle circostanze, la legittima aspettativa che una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale avesse luogo ogniqualvolta essa avesse adottato decisioni come la decisione impugnata e che ne derivassero le conseguenze che normalmente discendono dalla pubblicazione degli atti per i quali la normativa dell’Unione prevede un obbligo di pubblicazione. Infatti, la Romania non deduce alcun elemento che permetta di sostenere che la Commissione le abbia fornito precise assicurazioni in proposito (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione,C‑537/08 P, EU:C:2010:769, punto 63 e giurisprudenza ivi citata; ordinanze del 23 novembre 2015, Slovenia/Commissione, T‑118/15, non pubblicata, EU:T:2015:912, punto 28, e del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 37).

45

Inoltre, per quanto attiene all’affermazione secondo la quale una simile interpretazione dell’articolo 263 TFUE sarebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto e con il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, tale interpretazione è pienamente conforme alla finalità dei termini per il reclamo e per il ricorso, i quali mirano a salvaguardare la certezza del diritto evitando di porre in discussione all’infinito atti dell’Unione che producono effetti giuridici (sentenze del 7 luglio 1971, Müllers/CES, 79/70, EU:C:1971:79, punto 18; del 17 febbraio 1972, Richez-Parise/Commissione, 40/71, EU:C:1972:9, punto 6, e del 12 luglio 1984, Moussis/Commissione, 227/83, EU:C:1984:276, punto 12), e rispondono alla necessità di evitare ogni discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenze del 4 febbraio 1987, Cladakis/Commissione, 276/85, EU:C:1987:57, punto 11; del 29 giugno 2000, Politi/ETF, C‑154/99 P, EU:C:2000:354, punto 15, e del 5 marzo 2008, Combescot/Commissione, T‑414/06 P, EU:T:2008:58, punto 43).

46

Per quanto concerne, poi, l’affermazione correlata secondo la quale la Corte, nella sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 39), avrebbe affermato che, quando i termini di una disposizione mancano di chiarezza, si deve tenere conto del contesto nel quale si inserisce tale disposizione nonché degli obiettivi perseguiti dalla stessa, è sufficiente ricordare che è pacifico che la formulazione dell’articolo 263 TFUE, da solo o in combinato disposto con l’articolo 297 TFUE, non dà adito ad alcun dubbio (v., in tal senso, ordinanze del 23 novembre 2015, Slovenia/Commissione, T‑118/15, non pubblicata, EU:T:2015:912, punto 31, e del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 33).

47

In definitiva, si deve constatare che la certezza del diritto e la tutela giurisdizionale effettiva sono appunto garantite dall’adozione del solo criterio della notificazione quale dies a quo del termine di ricorso di annullamento avverso gli atti che designano i loro destinatari, al contrario di una soluzione ibrida come quella propugnata dalla Romania, secondo la quale il destinatario di un atto che ne abbia debitamente ricevuto la notificazione dovrebbe ancora informarsi sulla sua eventuale ed incerta, in quanto non obbligatoria, pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

48

In terzo luogo, la Romania asserisce, in sostanza, che il termine di ricorso dovrebbe avere quale dies a quo la pubblicazione integrale, non già la notificazione incompleta, della decisione impugnata. A suo avviso, dall’esistenza di differenze fra il testo della decisione impugnata notificato il 14 giugno 2018 e quello pubblicato il 15 giugno 2018 discende che la notificazione alla rappresentanza permanente della Romania era incompleta e non le aveva consentito di prendere conoscenza del contenuto dell’atto. In proposito, anzitutto, essa fa valere differenze in disposizioni che riguardano altri Stati membri. Per quanto attiene poi alle disposizioni aventi ad oggetto la Romania, essa afferma che, alle voci di bilancio 6701 e 6711, le informazioni fornite nella quinta colonna corrispondente alla misura «Certificazione», concernenti rispettivamente l’esercizio finanziario 2015 e l’esercizio finanziario 2014, sono incomplete in relazione ai motivi «EPP FEASR NON SIGC» e «EPP NEL FEASR SIGC», in quanto la versione notificata menziona soltanto, in maniera ambigua, l’«importo» («sumă» in rumeno). A suo avviso, tali differenze coinvolgono aspetti essenziali quali le misure, i motivi e il tipo delle rettifiche e hanno un’incidenza diretta sulla decisione di proporre un ricorso di annullamento e sul modo di elaborare tale ricorso. Peraltro, la Romania sostiene che talune differenze riguardano appunto l’uso della formula «importo stimato», contestata nell’atto introduttivo del ricorso.

49

Al riguardo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una decisione è debitamente notificata qualora sia comunicata al suo destinatario e questi sia in grado di prenderne conoscenza. Per quanto attiene a quest’ultima condizione, la Corte ha ritenuto che essa sia soddisfatta qualora il destinatario sia stato in grado di prendere conoscenza del contenuto di tale decisione nonché della motivazione su cui si fonda (v. sentenze del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, punti 4748, e del 21 marzo 2019, Eco-Bat Technologies e a./Commissione, C‑312/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:235, punti 2526).

50

Ne consegue che un errore meramente formale o un’omissione che, anche se non di natura meramente formale, non impedisce al destinatario della decisione notificata di prendere conoscenza del contenuto e della motivazione di quest’ultima, non incide sull’applicazione del termine di ricorso di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenze del 17 maggio 2017, Portogallo/Commissione, C‑337/16 P, EU:C:2017:381, punti da 48 a 50, e del 21 marzo 2019, Eco-Bat Technologies e a./Commissione, C‑312/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:235, punto 27).

51

Nel caso di specie, anzitutto, occorre escludere l’asserita esistenza di eventuali differenze in disposizioni aventi ad oggetto altri Stati membri in quanto, in ogni caso, priva di rilevanza e inconferente rispetto al ricorso della Romania (v., in tal senso, ordinanza del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 42).

52

Per quanto concerne poi le disposizioni aventi ad oggetto la Romania, si deve certamente rilevare, al pari della Commissione nella sua risposta al quesito del Tribunale, che sussistono differenze minime tra la versione notificata e la versione pubblicata della quinta colonna della tabella dell’allegato alla decisione impugnata. Nella versione notificata alla rappresentanza permanente della Romania, a causa di problemi verificatisi al momento della stampa della tabella contenuta nell’allegato alla decisione impugnata, la parola «estimată» (stimato) utilizzata nel tipo di rettifica «sumă estimată» (importo stimato) non appariva, in quanto fuoriusciva dal riquadro delle celle della tabella per talune voci di bilancio, in cui compariva soltanto la parola «sumă» (importo). Tale problema non si è posto successivamente nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

53

Si deve tuttavia constatare che tale problema di stampa non può nuocere alla comprensione delle informazioni contenute nell’allegato. Va infatti osservato che, nella citata quinta colonna, possono essere menzionati soltanto quattro tipi di rettifiche, ossia, in primo luogo, «una tantum», per le rettifiche per le quali sono identificabili importi non ammissibili (punctuală o calculată in rumeno), in secondo luogo, «importo forfettario», per le rettifiche forfettarie (rată forfetară in rumeno), in terzo luogo, «importo stimato», per le rettifiche estrapolate sulla base di un importo noto (sumă estimată in rumeno), e, in quarto luogo, «estrapolato», per le rettifiche estrapolate sulla base di una percentuale nota (extrapolate in rumeno). Dal momento che tre tipi di rettifiche recano nomi completamente differenti in rumeno dalla parola «sumă» (importo), quest’ultima, con ogni evidenza e senza alcuna ambiguità, può corrispondere soltanto al tipo di rettifica «sumă estimată» (importo stimato).

54

Per di più, la Commissione precisa che la Romania avrebbe altresì ricevuto le tabelle in questione con messaggio di posta elettronica della sua segreteria generale il 15 giugno 2018. In tal caso, anche una semplice lettura dell’allegato inviato con messaggio di posta elettronica sarebbe stata sufficiente a chiarire le differenze in questione.

55

Peraltro, atteso che la Romania contesta l’uso della formula «sumă estimată» (importo stimato), occorre rilevare, al pari della Commissione nella sua risposta al quesito del Tribunale, che due rettifiche sono state effettivamente classificate per errore come «sumă estimată» (importo stimato) anziché «rată forfetară» (importo forfettario).

56

Si deve tuttavia constatare che tale errore appariva sia nel testo notificato dalla Commissione alla rappresentanza permanente della Romania il 14 giugno 2018, sia nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 15 giugno 2018, cosicché la Romania non può sostenere che un siffatto errore le abbia impedito di presentare il proprio ricorso entro il termine prescritto.

57

Inoltre, la Commissione precisa che tale errore redazionale minimo non sarebbe stato commesso né nel contesto del procedimento amministrativo, né nella relazione di sintesi (Summary Report), che contiene la motivazione della decisione impugnata. In tal caso, non poteva sussistere alcuna confusione riguardo alla natura della rettifica.

58

Di conseguenza, si deve considerare che siffatte differenze minime tra il testo notificato e il testo pubblicato, derivanti da un problema di stampa della tabella contenuta nell’allegato alla decisione impugnata, nonché un errore redazionale minimo comune ad entrambi i testi non potevano impedire alla Romania di prendere conoscenza del contenuto di tale decisione con sufficiente chiarezza e precisione, di comprendere la motivazione su cui quest’ultima si fonda e di presentare un ricorso avverso di essa entro il termine prescritto (v., in tal senso, ordinanza del 19 aprile 2016, Portogallo/Commissione, T‑550/15, non pubblicata, EU:T:2016:237, punto 43).

59

Occorre dunque confermare la conclusione, formulata al punto 32 supra, secondo la quale il termine di ricorso avverso la decisione impugnata ha cominciato a decorrere dalla sua notificazione alla rappresentanza permanente della Romania e non dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

60

Pertanto, alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni e conformemente agli articoli 58 e 60 del regolamento di procedura, il termine di ricorso, incluso il termine in ragione della distanza, è scaduto il 24 agosto 2018 a mezzanotte.

61

Orbene, la Romania ha depositato l’atto introduttivo del ricorso soltanto il 7 settembre 2018.

62

Ne consegue che il ricorso è stato manifestamente proposto dopo la scadenza del termine impartito e, pertanto, è tardivo.

63

Infine, la Romania non ha dimostrato, e neppure dedotto, l’esistenza di un errore scusabile oppure di un caso fortuito o di forza maggiore, che permetterebbe di derogare al termine prescritto sulla base dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di detto Statuto.

64

Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso in esame dev’essere respinto in toto in quanto irricevibile.

Sulle spese

65

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

66

Poiché la Romania è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

 

2)

La Romania è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

 

Lussemburgo, 30 aprile 2019.

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

A.M. Collins


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.