Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 28 febbraio 2019 – Gollnisch / Parlamento

(causa T‑375/18)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Parlamento europeo – Attività di una delegazione al di fuori dell’Unione – Decisione del presidente della delegazione per le relazioni con il Giappone – Elenco delle persone autorizzate a partecipare a un incontro interparlamentare in Giappone che non include il nome del ricorrente – Termine di ricorso – Tardività – Atto non impugnabile – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Silenzio o inerzia di un’istituzione – Assimilazione ad una decisione implicita di rigetto – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 35, 36, 40, 41)

2. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Assenza di indicazioni quanto alla natura e alla portata del danno subito nonché al nesso di causalità – Irricevibilità manifesta

[Art. 340, secondo comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punti 46‑48)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione del presidente della delegazione per le relazioni con il Giappone, del 20 marzo 2018, che stabilisce l’elenco delle persone autorizzate a partecipare a un incontro interparlamentare in Giappone, e, in subordine, all’annullamento di due decisioni implicite di rigetto, e, dall’altro, domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tale atto.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il sig. Bruno Gollnisch sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo.