Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 23 gennaio 2019 – MLPS / Commissione

(causa T‑304/18)

«Ricorso di annullamento e per carenza – Archiviazione di una denuncia – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 7 TUE – Atto non impugnabile – Insussistenza di un’incidenza diretta – Irricevibilità»

1. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Valutazione in funzione di criteri oggettivi – Atto di un’istituzione avente un contenuto negativo – Esame alla luce della natura della domanda che ha portato all’adozione dell’atto

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 10)

2. 

Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 7 TUE – Esclusione

(Art. 7 TUE; art. 263 TFUE)

(v. punti 15‑17)

3. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 7 TUE – Ricorso proposto da una persona fisica o giuridica – Esclusione

(Art. 7 TUE; art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 18‑20)

4. 

Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Omissioni impugnabili – Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 7 TUE – Irricevibilità

(Art. 7 TUE; artt. 263, comma 4, e 265, comma 3, TFUE)

(v. punti 23, 24)

Oggetto

Da un lato, domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 7 marzo 2018 recante rifiuto di proseguire la trattazione della denuncia mirante a far sì che fosse avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 7 TUE nei confronti della Repubblica francese e, d’altro lato, domanda ai sensi dell’articolo 265 TFUE diretta a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal proseguire la trattazione della suddetta denuncia.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

Il Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) è condannato alle spese.