Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 maggio 2019 – Bernis e a. / BCE
(causa T‑283/18)
«Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto – Società controllante e controllata – Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Atti preparatori – Atti non impugnabili – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Valutazione della Banca centrale europea che dichiara un ente creditizio in dissesto o a rischio di dissesto – Irricevibilità
[Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18, § 1, a)]
(v. punti 29‑32, 34, 36, 49)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della BCE del 23 febbraio 2018 con le quali quest’ultima ha dichiarato che l’ABLV Bank AS e la sua controllata, l’ABLV Bank Luxembourg SA, erano in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
Dispositivo
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Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
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2) |
Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, l’OF Holding SIA e la Cassandra Holding Company SIA sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |