28.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/28


Ricorso proposto il 27 novembre 2018 — ZY / Commissione

(Causa T-693/18)

(2019/C 35/34)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ZY (rappresentanti: avv. N. Voß e D. Fouquet)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, per gli anni 2012 e 2013.

in subordine, annullare la decisione della convenuta, SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN), del 28 maggio 2018, recante il numero C(2018) 3166, nei limiti in cui dispone il rimborso di più del 10 % delle tariffe di rete pubblicate, per gli anni 2012 e 2013, per i consumatori a portata congiunta con minimo 8 000 ore di utilizzo annuo, il rimborso di più del 15 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 500 ore di utilizzo annuo e il rimborso di più del 20 % per i consumatori a portata congiunta con minimo 7 000 ore di utilizzo annuo;

condannare la convenuta alle spese, incluse le spese relative al patrocinio e le spese di viaggio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Errata ammissione dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

con il primo motivo di ricorso viene contestato che la convenuta, nella sua valutazione dello sgravio dalle tariffe di rete controverse, avrebbe erroneamente ammesso che sussisteva l’intervento di mezzi pubblici.

inoltre, nella valutazione della specificazione «selettività», il sistema di riferimento sarebbe stato determinato in maniera errata e incompleta.

2.

Violazione del principio della parità di trattamento

nell’ambito del secondo motivo di ricorso viene esposto che con la decisione della convenuta sono stati determinati soltanto obblighi di pagamento residuo per i consumatori a portata congiunta che hanno ottenuto lo sgravio integrale dalle tariffe di rete nel 2012 e nel 2013. Pertanto tali consumatori a portata congiunta sono stati trattati in modo ineguale e sono stati ingiustificatamente svantaggiati a confronto con quei consumatori a portata congiunta che hanno preteso per lo stesso periodo riduzioni forfettarie delle tariffe di rete e per i quali non sono stati determinati obblighi di pagamento residuo.

3.

Violazione del principio dell’affidamento

con il terzo motivo di ricorso viene fatto valere che la ricorrente, per circostanze individuali, poteva fare affidamento sulla possibilità di mantenere le tariffe di rete speciali ad essa attribuite.