3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/54


Ricorso proposto il 21 settembre 2018 — VE / ESMA

(Causa T-567/18)

(2018/C 436/76)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VE (rappresentanti: N. Flandin e L. Levi, lawyers)

Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’ESMA dell’11 giugno 2018 recante rigetto del reclamo depositato dal ricorrente avverso la decisione dell’ESMA del 14 novembre 2017 di risoluzione del contratto di impiego del ricorrente presso la medesima Autorità;

al contempo, ed in quanto necessario, annullare la decisione dell’ESMA del 14 novembre 2017;

condannare al risarcimento del danno morale patito dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di una notifica al ricorrente della decisione di risoluzione del suo contratto di lavoro nei dovuti termini di preavviso, quali definiti dal suo contratto.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del diritto di essere ascoltato.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione del dovere di indicare le motivazioni, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale prevede l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

4.

Quarto motivo, vertente su un errore riguardante un motivo di diritto indicato per la decisione di rigetto delle richieste del ricorrente nonché per la decisione di licenziamento, dato che entrambe si fondano sul rapporto di notazione del 2016 a sua volta inficiato da manifesti errori di valutazione.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.

6.

Sesto motivo, vertente su una violazione del dovere di sollecitudine incombente alla convenuta, in relazione ai problemi di salute del ricorrente e alle sue condizioni di lavoro generali.