5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/53


Ricorso proposto il 17 settembre 2018 — XM e a. / Commissione

(Causa T-546/18)

(2018/C 399/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: XM e altri 26 ricorrenti (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni che arrecano pregiudizio ai diversi ricorrenti consistenti nelle decisioni dell’APN di non accordare loro il rimborso delle spese scolastiche per l’anno 2017/2018, palesate in diversi modi a seconda di circostanze proprie a ciascun ricorrente:

mediante una decisione individuale (e più precisamente un’e-mail) recante indicazione precisa del diniego di rimborso, oppure

mediante la dicitura «processed» apposta nel loro Sysper e considerata come una decisione di diniego da parte del ricorrente, poiché la relativa busta paga del mese successivo (non prima del 10 del mese, data di trasmissione delle buste paga) non comporta alcun rimborso o unicamente un rimborso delle spese di trasporto, oppure

mediante assenza totale di trattamento della domanda considerata implicitamente respinta dopo quattro mesi dalla sua presentazione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e delle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche, in quanto la modifica nell’interpretazione fornita dalla convenuta avrebbe violato i diritti acquisiti, il legittimo affidamento, la certezza del diritto e il principio di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei minori, del diritto alla vita familiare e del diritto all’istruzione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di una ponderazione effettiva degli interessi dei ricorrenti e sull’inosservanza del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione impugnata.