29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/33


Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)

(Causa T-520/18)

(2018/C 392/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BGC PARTNERS — Marchio dell’Unione europea n. 3 808 185

Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2185/2014-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere dichiarata invalida per «affari finanziari; affari monetari, servizi bancari; servizi finanziari; compensazione finanziaria» di cui alla classe 36;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione.

Motivi invocati

La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio;

violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.