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29.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/33 |
Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (BGC PARTNERS)
(Causa T-520/18)
(2018/C 392/41)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo BGC PARTNERS — Marchio dell’Unione europea n. 3 808 185
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2185/2014-5.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere dichiarata invalida per «affari finanziari; affari monetari, servizi bancari; servizi finanziari; compensazione finanziaria» di cui alla classe 36; |
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condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento; |
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riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione. |
Motivi invocati
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La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio; |
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violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |