5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/42


Ricorso proposto il 3 settembre 2018 — Global Silicones Council e altri / ECHA

(Causa T-519/18)

(2018/C 399/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Global Silicones Council (Washington, D.C., Stati Uniti) e altri sei soggetti (rappresentanti: R. Cana, F. Mattioli, G. David, lawyers, e D. Abrahams, Barrister)

Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

annullare la decisione impugnata (1), nella parte in cui include tutte e tre le sostanze ottametilciclotetrasilossano («D4»), decametilciclopentasilossano («D5») e dodecametilcicloesasilossano («D6») nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti;

in alternativa, annullare la decisione impugnata nella parte relativa a una o più delle suddette inclusioni nell’elenco delle sostanze candidate;

condannare la convenuta alle spese, e

adottare ogni ulteriore e successivo provvedimento ritenuto di giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso palesi errori nella valutazione delle proprietà bioaccumulative («B») di D4, D5 e D6 e nella valutazione delle proprietà tossicologiche («T») di D5 e D6, ha ecceduto nell’esercizio dei propri poteri nonché violato l’articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, quando:

si è basata sui pareri del comitato degli Stati membri (MSC) e del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) senza effettuare una propria valutazione delle informazioni disponibili e in tal modo riproducendo gli errori che inficiavano detti pareri;

ha concluso che D4, D5 e D6 rispondono ai criteri delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) di cui all’allegato XIII, sebbene la persistenza (P) e la bioaccumulabilità (B) non fossero state dimostrate per lo stesso comparto;

non ha preso in considerazione la natura specifica di D4, D5 e D6 (la loro natura «ibrida») nell’applicazione dei criteri stabiliti nell’allegato XIII riguardo al bioaccumulo;

ha formulato conclusioni in merito al bioaccumulo (B/vB) di D4 e di D5 che le prove utilizzate non sono idonee a supportare;

ha omesso di valutare le nuove prove sul bioaccumulo (B/vB) per D4 e D5 messe a sua disposizione in epoca successiva ai pareri del MSC e del RAC;

nel decidere in merito al bioaccumulo (vB) di D6, ha omesso di prendere in considerazione tutte le informazioni rilevanti;

ha omesso di prendere in considerazione l’informazione relativa alla tossicità di D5 considerato di per sé e, invece, ha identificato D5 come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) basandosi sulla presenza di D4 come un’impurità e identificando D5 come PBT in assenza dei limiti specifici del contenuto di D4 concordati nel parere del MSC;

ha omesso di considerare l’informazione relativa alla tossicità di D6 considerato di per sé e, invece, ha identificato D6 come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) basandosi sulla presenza di D4 come un’impurità e identificando D6 come PBT in assenza dei limiti specifici del contenuto di D4 concordati nel parere del MSC.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità, poiché l’inclusione nell’elenco delle sostanze candidate va al di là di quanto appropriato e necessario ai fini del conseguimento dell’obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno onerosa che la convenuta avrebbe potuto adottare.


(1)  Decisione pubblicata il 27 giugno 2018 dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche recante «Inclusione di sostanze estremamente preoccupanti nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV», nella parte in cui essa include le tre sostanze ottametilciclotetrasilossano («D4»), decametilciclopentasilossano («D5») e dodecametilcicloesasilossano («D6») nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1)