26.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 427/79


Ricorso proposto il 29 agosto 2018 — Del Valle Ruiz e altri / CRU

(Causa T-514/18)

(2018/C 427/106)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Antonio del Valle Ruiz (Città del Messico, Messico) e altri 36 (rappresentanti: P. Saini, QC, J. Pobjoy, Barrister e R Boynton, Solicitor)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione finale del 19 giugno 2018 della commissione di ricorso del Comitato di risoluzione unico, adottata nell’ambito del procedimento 48/2017, nella parte in cui la commissione ha stabilito che il Comitato di risoluzione unico fosse legittimato ad invocare (i) l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino; (ii) l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino; (iii) l’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino; e/o (iv) l’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) (e/o le corrispondenti disposizioni di cui alla decisione SRB/ES/2017/01 del 9 febbraio 2017 sull’accesso del pubblico ai documenti del CRU) per giustificare la mancata comunicazione dei documenti richiesti dai ricorrenti nella domanda di conferma, datata 23 agosto 2017, relativa all’adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, del quarto trattino dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.

Secondo motivo vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, del primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, dell’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, del terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, dell’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione, da parte della commissione di ricorso del CRU, dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1049/2001.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).