8.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 131/52


Ricorso proposto il 4 febbraio 2019 — XH/Commissione

(Causa T-511/18)

(2019/C 131/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: XH (rappresentante: E. Auleytner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 13 novembre 2017 (IA n. 25-2017) riguardante la non inclusione del nome della ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nel 2017;

annullare la decisione del 7 giugno 2018 dell’autorità che ha il potere di nomina, con cui quest’ultima ha risposto al reclamo proposto dalla ricorrente;

condannare la convenuta a pagare alla ricorrente le somme di EUR 20 000 e di EUR 45 000 a titolo di risarcimento, rispettivamente, dei danni immateriali e materiali;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Con il primo motivo la ricorrente contesta l’utilizzo dei suoi rapporti di evoluzione della carriera quale base dell’esercizio di promozione di cui trattasi e deduce l’irregolarità del procedimento di promozione concluso in questione e l’impossibilità e illegittimità di una sanatoria a posteriori, successiva alla chiusura dell’esercizio di promozione.

La ricorrente contesta che era impossibile dimostrare che i giudizi di valore avrebbero potuto essere diversi qualora, in diverse fasi del procedimento di promozione, non si fosse tenuto conto del rapporto irregolare di medio termine.

La ricorrente deduce un errore di diritto e l’irregolarità del procedimento di promozione contestato: la violazione della decisione della Commissione C (2013) 89 68 definitivo del 16 dicembre 2013, che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari, la violazione dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e l’assenza di un’effettiva comparazione dei meriti.

La ricorrente inoltre deduce un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dei criteri di promozione previsti all’articolo 45 dello Statuto dei funzionari, alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, con cui la ricorrente rileva l’impatto dell’irregolarità sull’esercizio di promozione contestato, in cui si è tenuto conto del fascicolo di promozione della ricorrente e dei suoi rapporti di evoluzione della carriera. Tale irregolarità avrebbe causato l’esclusione dalla promozione, altrimenti attesa in presenza di una corretta comparazione dei meriti.