22.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/28


Ricorso proposto il 15 agosto 2018 — Danske Slagtermestre / Commissione europea

(Causa T-486/18)

(2018/C 381/33)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Danske Slagtermestre (Odense, Danimarca) (rappresentante: H. Sønderby Christensen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 19 aprile 2018 nel procedimento in materia di aiuti di Stato SA.37433 (2017/FC) notificato con il numero C(2018) 2259;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio del contraddittorio.

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato il principio del contraddittorio di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto non le ha dato la possibilità di pronunciarsi su informazioni comunicate dalla parte avversa e sulle quali la Commissione ha fondato la decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era in grado di adottare la decisione impugnata.

La ricorrente afferma che la Commissione ha violato il suo diritto a un trattamento imparziale.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto conferisce un vantaggio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla selettività della misura di aiuto.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto è concessa dallo Stato e mediante risorse statali.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto falsa la concorrenza.

7.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la misura di aiuto incide sugli scambi tra Stati membri.

A sostegno dei motivi dal terzo al settimo, la ricorrente sostiene, tra l’altro, che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel concludere che la misura di aiuto non conferiva alcun vantaggio a imprese determinate.

In primo luogo, la ricorrente afferma che la misura di aiuto conferisce un vantaggio manifesto ai macelli di grandi dimensioni, anche solo per il fatto che, in base al regime di cui trattasi, i macelli di piccole dimensioni versano, per capo di bestiame, più del doppio dei contributi per l’evacuazione delle acque reflue rispetto ai grandi macelli, che sarebbero quindi in grado di pagare un prezzo più elevato ai fornitori.

In secondo luogo, la ricorrente asserisce che non sussistono motivi particolari per giustificare la concessione ai grandi macelli di riduzioni sul contributo per l’evacuazione delle acque reflue quando il costo reale è identico per i macelli di piccole, medie e grandi dimensioni, e che il regime può basarsi su costi reali soltanto se le riduzioni sono concesse anche ai macelli di minori dimensioni.

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il criterio dell’operatore in economia di mercato, attuato dalla Commissione, non consente di valutare se il regime conferisca un vantaggio, poiché nessuna impresa danese ha diritto di essere disconnessa da una stazione di depurazione centrale e in Danimarca non vi è un mercato di raccolta delle acque reflue né attuale né potenziale.

In quarto luogo, la ricorrente afferma che anche ammettendo l’applicabilità del criterio dell’operatore in economia di mercato, la Commissione non l’ha attuato correttamente. Tale criterio può essere unicamente basato su dati calcolati rispetto alle attività di gestione individuali. Non è compatibile con tale criterio utilizzare valori medi ottenuti da altri comuni per il calcolo e, inoltre, ignorare il significativo investimento in capitale degli impianti di depurazione per collegare le grandi imprese beneficiarie dell’aiuto agli impianti comunali, sotto forma di spese per le infrastrutture per le acque reflue e per l’ampliamento degli impianti di trattamento.