15.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/14


Ricorso proposto il 14 agosto 2018 — XB/BCE

(Causa T-484/18)

(2018/C 373/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: XB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del 6 novembre 2017 e del 4 dicembre 2017, con cui il ricorrente è stato informato che non aveva diritto a determinati assegni (assegno di famiglia, assegno per figlio a carico, indennità scolastica, indennità prescolastica);

di conseguenza, ingiungere il pagamento dei corrispondenti importi a decorrere dalle date richieste, aumentati degli interessi maturati (al tasso della BCE maggiorato di due punti percentuali). Occorre tener conto del fatto che i pagamenti correttivi non corrispondenti al mese in cui sono stati versati dovrebbero essere soggetti all’imposta alla quale sarebbero stati soggetti se fossero stati effettuati al momento débito, in conformità del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 260/68 (1);

ove necessario, annullare la decisione del 5 luglio 2018 con cui è stato respinto il reclamo interno presentato dal ricorrente il 29 marzo 2018;

ove necessario, annullare le decisioni del 2 febbraio 2018 con cui è stata respinta la richiesta di riesame amministrativo presentata dal ricorrente il 15 dicembre 2017;

condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi:

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di quest’ultima relativa ai rapporti di lavoro di breve durata sono contrarie al diritto (eccezione di illegittimità).

Le condizioni del rapporto di lavoro di breve durata della BCE e la normativa di questa relativa ai rapporti di lavoro di breve durata violano, in primo luogo, i diritti del bambino e i pricipi di tutela della famiglia e di non discriminazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in secondo luogo, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato e, in terzo luogo, il principio di non discriminazione e di uguaglianza tra i contribuenti.

2.

Secondo motivo, fondato sulla violazione di diritti collettivi per aver omesso di effettuare una corretta consultazione del comitato del personale della BCE al momento dell’adozione delle condizioni e della normativa della BCE relativa ai rapporti di lavoro di breve durata.


(1)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU 1968, L 56, pag. 8; EE 01/01, pag. 136).