15.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 373/13


Ricorso proposto il 6 agosto 2018 — Bezouaoui e HB Consultant/Commissione

(Causa T-478/18)

(2018/C 373/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Hacène Bezouaoui (Avanne, Francia), HB Consultant (Beure, Francia) (rappresentanti: J.-F. Henrotte e N. Neyrinck, avocats)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato, e pertanto

annullare la decisione della Commissione C(2018) 2075 final, del 10 aprile 2018, sul caso SA.46897 (2018/NN) — France Aide présumée — CACES

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione della nozione di «imputabilità» di cui all’articolo 107 TFUE, in quanto il rimborso delle spese per una formazione per la guida sicura di macchinari per cantieri ad opera degli «OPCA» (organismes paritaires collecteur agréés par l’État, enti paritari di riscossione autorizzati dallo Stato) implicherebbe un utilizzo delle risorse dello Stato, frutto di una misura imputabile allo Stato. Di conseguenza, le ricorrenti fanno valere che la decisione di cui chiedono l’annullamento è in contrasto con la giurisprudenza Pearle (sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C-345/02, EU:C:2004:448).

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione della nozione di «vantaggio» di cui all’articolo 107 TFUE, poiché le misure prese dallo Stato francese nel caso di specie favoriscono le imprese che forniscono le formazioni denominate «CACES®» (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité, Certificato di idoneità alla guida sicura) rispetto a quelle che forniscono le formazioni denominate «PCE®» (Permis à la Conduite d’Engins, Patente di guida per macchinari).

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione di «selettività» di cui all’articolo 107 TFUE, in quanto le misure adottate presenterebbero un carattere selettivo. Il presente motivo si suddivide in tre parti:

la prima parte, vertente sull’argomento secondo cui gli OPCA non avrebbero il potere di discriminare tra le diverse formazioni che corrispondono ad una medesima esigenza e che sono state tutte riconosciute dallo Stato francese;

la seconda parte, vertente sull’argomento secondo cui gli interventi dello Stato francese produrrebbero l’effetto di trarre in inganno gli OPCA circa gli strumenti di formazione che soddisfano i requisiti legali e che possono essere rimborsati;

la terza parte, vertente sull’argomento secondo cui la disparità di trattamento tra i due sistemi di formazione (CACES® e PCE®) non trova alcuna giustificazione nella natura o nell’economia generale del sistema di riferimento.