Ricorso proposto il 18 luglio 2018 — Triantafyllopoulos e a. / BCE
(Causa T-451/18)
(2018/C 373/13)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Panaghiote Triantafyllopoulos (Patrasso, Grecia) e altri 487 ricorrenti (rappresentante: N. Ioannou, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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condannare la Banca centrale europea a risarcire il danno emergente da essi subìto, specificato per ciascuno nell’atto di ricorso, danno che raggiunge l’importo di EUR 83,77, in base alle quote cooperative, moltiplicato il numero delle quote di cui è titolare ogni ricorrente persona fisica o giuridica;
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condannare la Banca centrale europea alle spese.
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Motivi e principali argomenti
L’oggetto del ricorso verte sulla causa di risarcimento del danno che si asserisce cagionato ai ricorrenti in qualità di titolari delle quote della «Achaiki Syneteristiki Trapeza SYN.P.E.» (Banca di credito cooperativo dell’Acaia), all’atto della sua liquidazione speciale, che comporta un danno emergente sufficientemente grave, segnatamente in ragione del valore delle quote di cui ciascuno dei ricorrenti è titolare. Il danno si asserisce determinato dall’errato controllo e vigilanza esercitati dalla Banca di Grecia (TtE) sulla Banca di credito cooperativo dell’Acaia a decorrere dall’anno 1999 fino al 2012, ma anche dall’errato controllo e vigilanza esercitati dalla Banca centrale europea sulla TtE e, attraverso quest’ultima, ma anche direttamente, sulla Banca di credito cooperativo dell’Acaia.
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono i seguenti motivi.
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1.
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Primo motivo, vertente sulle circostanze in fatto, sul fascicolo penale e sul diritto nazionale.
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Dal 1999 e fino alla revoca dell’autorizzazione della Banca di credito cooperativo dell’Acaia da parte della TtE, le amministrazioni si sono opportunisticamente impadronite del patrimonio societario e lo hanno impiegato per scopi criminali e completamente divergenti da quelli di legge. Esso è stato sottratto senza neppure rispettare le procedure legali previste per una banca. La TtE secondo il diritto nazionale è l’unica autorità di vigilanza responsabile per l’adozione di tutte le misure preventive, di vigilanza ed esecutive affinché non si verificasse tutto quanto si è verificato e che ha condotto alla dilapidazione del patrimonio societario.
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2.
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Secondo motivo, vertente sull’articolo 340 TFUE.
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In conformità all’articolo 340, paragrafo 3, TFUE, la BCE è, grazie ad esso, dotata di personalità giuridica separata ed è tenuta a risarcire, in conformità ai principi generali del diritto che sono comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
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3.
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Terzo motivo, vertente sulla giurisprudenza del Tribunale
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La giurisprudenza del Tribunale esige che sia accertata una violazione qualificata di norme giuridiche volte ad attribuire diritti ai soggetti dell’ordinamento. Quanto al requisito che la violazione sia qualificata, va considerato soddisfatto il criterio decisivo, costituito dalla circostanza se ricorra, da parte di taluni uffici dell’organo comunitario in questione, una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale. L’estensione e l’intensità del danno causato, nonché il numero dei danneggiati, può essere utilizzato come criterio relativo alla circostanza se l’organo autore del comportamento abbia manifestamente e gravemente violato i limiti del suo potere discrezionale. Occorre pertanto osservare, inoltre, che sussiste una violazione qualificata del diritto comunitario se l’organo non avrebbe commesso errori agendo con l’abituale accortezza e prudenza. La BCE ha contravvenuto all’obbligo ad essa derivante dal Trattato e dal suo stesso Statuto, di infliggere sanzioni efficaci alla Banca di Grecia per aver esercitato una carente vigilanza nei confronti della Banca di credito cooperativo dell’Acaia. La BCE, dal canto suo, è responsabile nel controllare che le banche nazionali degli Stati membri agiscano in conformità a quanto previsto dal Trattato e dal suo Statuto. Nel caso in cui tale controllo non sia stato effettuato, possiamo parlare di carenze amministrative — violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione — che potevano essere previste se la BCE avesse adottato le misure appropriate per «rammentare» alla Banca di Grecia quali sono i compiti ad essa imposti dal Trattato e che essa non è autorizzata a lasciare privi di controllo gli enti creditizi, perché così si mette a rischio la stabilità finanziaria dell’Unione europea, che costituisce lo scopo fondamentale dell’esistenza della BCE. La BCE avrebbe dovuto controllare se la Banca di Grecia avesse rispettato gli obblighi ad essa incombenti come parte del Sistema Europeo di Banche Centrali e nel caso in cui si fosse riscontrato che gli obblighi stessi non erano stati rispettati sarebbe stato necessario procedere all’adozione di appropriate misure e non rimanere in stato di inerzia.
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