17.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 328/52 |
Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Bax / BCE
(Causa T-433/18)
(2018/C 328/71)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Annemieke Bax (Francoforte, Germania) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 14 dicembre 2017 che respinge la domanda della ricorrente di beneficiare del sistema di sostegno alla transizione professionale istituito dalla BCE; |
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se necessario, annullare la decisione della BCE dell’8 maggio 2018 che rigetta il ricorso speciale della ricorrente; |
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condannare la BCE al pagamento del danno morale subito dalla ricorrente pari a un importo di EUR 20 000; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e certezza del diritto. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione SEC/EB/X/17/398a.rev-1/final («Metodo generale per l’attuazione pratica del sistema di sostegno alla transizione professionale (STP)»), tra l’altro perché viola la decisione BCE/2017/NP 19 del 17 maggio 2017. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha assolto l’obbligo di diligenza nei confronti della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla discriminazione basata sul sesso, in contrasto con la direttiva 2006/54 (1). |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’applicazione di criteri di ammissibilità sproporzionati. |
(1) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006 L 204, pag. 23).