17.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/52


Ricorso proposto il 13 luglio 2018 — Bax / BCE

(Causa T-433/18)

(2018/C 328/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Annemieke Bax (Francoforte, Germania) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio direttivo della BCE del 14 dicembre 2017 che respinge la domanda della ricorrente di beneficiare del sistema di sostegno alla transizione professionale istituito dalla BCE;

se necessario, annullare la decisione della BCE dell’8 maggio 2018 che rigetta il ricorso speciale della ricorrente;

condannare la BCE al pagamento del danno morale subito dalla ricorrente pari a un importo di EUR 20 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione SEC/EB/X/17/398a.rev-1/final («Metodo generale per l’attuazione pratica del sistema di sostegno alla transizione professionale (STP)»), tra l’altro perché viola la decisione BCE/2017/NP 19 del 17 maggio 2017.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha assolto l’obbligo di diligenza nei confronti della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla discriminazione basata sul sesso, in contrasto con la direttiva 2006/54 (1).

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità in ragione dell’applicazione di criteri di ammissibilità sproporzionati.


(1)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006 L 204, pag. 23).