24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/20 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2018 — Altice Europe / Commissione
(Causa T-425/18)
(2018/C 341/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Altice Europe NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Allendesalazar Corcho e H. Brokelmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2018) 2418 final del 24 aprile 2018 che infligge un’ammenda per la realizzazione di una concentrazione in violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1) (caso M.7993 — Altice/PT Portogallo, procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento); |
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in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre in maniera sostanziale le ammende inflitte agli articoli 3 e 4 della decisione; e |
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in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 e dei principi di legalità e di presunzione di innocenza, nei limiti in cui la decisione impugnata applica la nozione di «realizzazione» di una concentrazione al di là della sua portata e del suo significato. La ricorrente afferma che la «realizzazione» di una concentrazione ai fini degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 richiederebbe qualcosa di più di una «possibilità di esercitare un’influenza determinante» su un’impresa e che nessuno degli elementi su cui si fonda la decisione impugnata integrerebbe una realizzazione. La ricorrente fa valere, inoltre, che, nell’estendere indebitamente la nozione di «realizzazione», la decisione impugnata violerebbe il principio di legalità sancito all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché la presunzione di innocenza garantita dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nella parte della decisione impugnata in cui si afferma che la ricorrente ha acquisito il controllo esclusivo della PT Portugal. La decisione impugnata sarebbe inficiata da un errore di fatto e di diritto nella parte in cui stabilisce che la ricorrente ha acquisito il controllo esclusivo della PT Portugal e ha realizzato la concentrazione mediante l’acquisizione di tale controllo esclusivo della PT Portugal. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’errore di fatto e di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nell’accertare l’esistenza di violazioni degli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004. Le clausole preparatorie asseritamente contenute nel contratto di compravendita avrebbero avuto natura accessoria e non avrebbero integrato una realizzazione anticipata di una concentrazione. Inoltre, la ricorrente non avrebbe effettivamente esercitato alcuna influenza determinante sulla PT Portugal prima della conclusione dell’accordo. La Commissione non avrebbe potuto ragionevolmente fondarsi sui sette elementi menzionati nella sezione 4.2.1. della decisione impugnata per accertare l’esercizio da parte della ricorrente di un controllo effettivo sulla PT Portugal. Da ultimo, la decisione impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto e di fatto nella parte in cui stabilisce che la comunicazione di informazioni alla ricorrente contribuisce all’accertamento dell’esercizio di un controllo. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dei principi del ne bis in idem, di proporzionalità, del divieto di doppia sanzione, nonché su un’eccezione di illegittimità degli articoli 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004. Con l’irrogazione di due ammende allo stesso autore per la medesima condotta sulla base di due disposizioni di legge a tutela dello stesso interesse giuridico, la decisione impugnata ha asseritamente violato il principio del ne bis in idem sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 4, paragrafo 1, del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il principio di proporzionalità di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il divieto di doppia sanzione fondato sui principi generali comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. La ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE rispetto agli articoli 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 che consentirebbero alla Commissione di sanzionare due volte il medesimo autore per la stessa condotta già sanzionata dagli articoli 7, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 139/2004. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’illegittimità delle sanzioni e sulla loro contrarietà al principio di proporzionalità. La decisione impugnata violerebbe l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004, nei limiti in cui infligge ammende alla ricorrente nonostante la mancanza di colpa o dolo e in assenza di inosservanza degli obiettivi della normativa dell’Unione in materia di controllo delle concentrazioni. La decisione impugnata violerebbe l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea a causa della carenza di motivazione riguardante l’importo delle ammende. La decisione impugnata violerebbe inoltre il principio di proporzionalità, in quanto infligge una seconda ammenda ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 per la medesima condotta già sanzionata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. Da ultimo, le ammende sarebbero contrarie al principio di proporzionalità poiché la decisione impugnata non terrebbe debitamente conto di tutte le circostanze rilevanti in sede di determinazione dei loro importi. |
(1) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1) (il «regolamento n. 139/2004»).