201808030682050932018/C 294/754122018TC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180702606121

Causa T-412/18: Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (mobile.ro)


C2942018IT6010120180702IT0075601612

Ricorso proposto il 2 luglio 2018 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (mobile.ro)

(Causa T-412/18)

2018/C 294/75Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti del procedimento

Ricorrente: mobile.de GmbH (Dreilinden, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (Sofia, Bulgaria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso: marchio dell’Unione europea figurativo «mobile.ro» — marchio dell’Unione europea n. 8 838 542

Procedimento dinanzi all’EUIPO: procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 marzo 2018 nel procedimento R 111/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, in combinato disposto con l’articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con la ratio normativa dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e dell’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.