1.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 352/34


Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — WV / SEAE

(Causa T-388/18)

(2018/C 352/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza, e dopo aver ordinato al convenuto, preliminarmente ed in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale che prevede «Misure di organizzazione del procedimento», la produzione di tutti gli atti e i documenti relativi alla presente controversia ed in particolare: il mandato e le conclusioni dell’indagine interna di sicurezza che è stata condotta dall’AIPN; tutti i documenti e le decisioni interne al SEAE prodotti in relazione agli addebiti relativi all’asserita estrazione di documenti e alla possibile trasmissione d’informazioni da parte della ricorrente a un altro Stato terzo (Israele/Turchia), date precise, informazioni asseritamente condivise e prove concrete, nonché le informazioni trasmesse al e la risposta del servizio di sicurezza; i documenti e/o le decisioni interne apparentemente adottate o prodotte in relazione all’incidente del 27 luglio 2016, ed in particolare una nota del Segretario Generale del SEAE relativa all’esclusione della ricorrente dalla divisione Turchia, l’e-mail della sig.ra [X] trasmessa nel settembre 2015 al sig. [Y] e che parrebbe riferirsi a «problemi seri essenzialmente connessi alla sua condotta»; le informazioni relative alla natura dei vari trasferimenti di cui ella è stata oggetto al fine di chiarire se i trasferimenti siano stati effettuati con il suo posto oppure in sovrannumero; i termini di riferimento degli esperti nazionali messi a disposizione della divisione Turchia del SEAE che riflettono l’accordo stipulato con i vari Stati membri nel giugno 2015 ai fini dell’istituzione di detta divisione; i verbali della riunione del 18 maggio 2017 tra la ricorrente, un rappresentante del Comitato del personale e l’AIPN; gli scambi di e-mail avvenuti il 10 luglio 2017 tra il sig. [Z] e il Capo della delegazione dell’UE in Turchia;

annullare la decisione di diniego tacito della richiesta di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto, intervenuta il 4 settembre 2017;

annullare la decisione del 28 marzo 2018, con protocollo Ares(2018)1705593, notificata in pari data, mediante la quale l’AIPN respinge il reclamo della ricorrente, da ella introdotto il 29 novembre 2017, registrato col numero R/510/17, avverso il diniego tacito della richiesta di assistenza fondata sull’articolo 24 dello Statuto;

condannare il convenuto a tutte le spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e di sollecitudine, sulla violazione degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, 12, 12bis, e 22ter, 24, 25 e 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio di buona amministrazione, nonché sulla violazione degli articoli 1 e 2 dell’Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regolamento (CE) no 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).

La parte ricorrente deduce altresì, a sostegno di detto motivo, la violazione in particolare degli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei diritti della difesa nonché taluni abusi di diritto e sviamenti di procedura, oltre alla violazione manifesta del principio di legittimo affidamento e di parità delle armi.

La parte ricorrente deduce infine, a sostegno di detto motivo, la violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione unicamente sulla base di motivi ammissibili dal punto di vista legale, cioè pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, del diritto di essere ascoltato, dei principî di buona amministrazione e della certezza del diritto, oltre alla violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

La censura così sollevata consiste nel fatto che, quando ha adottato la decisione impugnata nel contesto denunciato e quando ha respinto, in seguito, il reclamo della parte ricorrente, l’AIPN non avrebbe manifestamente fatto un’applicazione e un’interpretazione corrette delle disposizioni statutarie e dei principi sopra menzionati, basando la sua decisione su motivazioni inesatte sia in fatto che in diritto e ponendo, di conseguenza, la parte ricorrente in una situazione amministrativa illegittima, priva di qualsiasi congruenza tra i fatti accertati e il rigetto della domanda di assistenza.