1.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 352/34 |
Ricorso proposto il 27 giugno 2018 — WV / SEAE
(Causa T-388/18)
(2018/C 352/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WV (rappresentante: É. Boigelot, avocat)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;
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Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e di sollecitudine, sulla violazione degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, 12, 12bis, e 22ter, 24, 25 e 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio di buona amministrazione, nonché sulla violazione degli articoli 1 e 2 dell’Allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regolamento (CE) no 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).
La parte ricorrente deduce altresì, a sostegno di detto motivo, la violazione in particolare degli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei diritti della difesa nonché taluni abusi di diritto e sviamenti di procedura, oltre alla violazione manifesta del principio di legittimo affidamento e di parità delle armi.
La parte ricorrente deduce infine, a sostegno di detto motivo, la violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione unicamente sulla base di motivi ammissibili dal punto di vista legale, cioè pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, del diritto di essere ascoltato, dei principî di buona amministrazione e della certezza del diritto, oltre alla violazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
La censura così sollevata consiste nel fatto che, quando ha adottato la decisione impugnata nel contesto denunciato e quando ha respinto, in seguito, il reclamo della parte ricorrente, l’AIPN non avrebbe manifestamente fatto un’applicazione e un’interpretazione corrette delle disposizioni statutarie e dei principi sopra menzionati, basando la sua decisione su motivazioni inesatte sia in fatto che in diritto e ponendo, di conseguenza, la parte ricorrente in una situazione amministrativa illegittima, priva di qualsiasi congruenza tra i fatti accertati e il rigetto della domanda di assistenza.