24.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 341/16 |
Ricorso proposto il 22 giugno 2018 — WI / Commissione
(Causa T-379/18)
(2018/C 341/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: WI (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avocats)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare le decisioni contestate; |
— |
ingiungere il versamento della pensione di coniuge superstite a [WI]; |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso avverso la decisione dell’Ufficio Gestione e Liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione europea, del 16 agosto 2017, che nega la concessione del beneficio di una pensione di reversibilità alla ricorrente, nonché la decisione di conferma, quest’ultima invoca due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della nozione di coniuge superstite nonché sulla violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, e dell’articolo 17 dell’allegato VIII dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto»), in quanto la Commissione si sarebbe fondata su una interpretazione restrittiva e erronea della nozione di coniuge superstite prevista dallo statuto per respingere la domanda della ricorrente di riconoscimento del suo status di coniuge superstite. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dell’obbligo di sollecitudine, in quanto, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione le circostanze eccezionali del caso di specie per interpretare l’articolo 17 dell’allegato VIII dello statuto nel senso che la ricorrente possa beneficiare a pieno titolo di una pensione in ragione del suo status di coniuge superstite. |