201807270102025322018/C 285/533472018TC28520180813IT01ITINFO_JUDICIAL20180601373711

Causa T-347/18: Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione


C2852018IT3710120180601IT0053371371

Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — Laboratoire Pareva e Biotech3D / Commissione

(Causa T-347/18)

2018/C 285/53Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Laboratoire Pareva (Saint Martin de Crau, Francia) e Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Austria) (rappresentanti: K. Van Maldegem e S. Englebert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 ( 1 ) della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 ai sensi del regolamento 528/2012 ( 2 ) (l’«atto impugnato»); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi sostanzialmente identici o analoghi a quelli esposti nella causa T-337/18, Laboratoire Pareva / Commissione.


( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4 (GU 2018, L 102, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU 2012, L 167, pag. 1).