201808030672050962018/C 294/633422018TC29420180820IT01ITINFO_JUDICIAL20180530484921

Causa T-342/18: Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Nichicon Corporation/Commissione


C2942018IT4810120180530IT0063481492

Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Nichicon Corporation/Commissione

(Causa T-342/18)

2018/C 294/63Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nichicon Corporation (Kyoto, Giappone) (rappresentanti: A. Ablasser-Neuhuber, F. Neumayr, G. Fussenegger e H. Kühnert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori) nei limiti in cui essa è applicabile alla ricorrente;

in subordine, annullare in parte:

a.

l’articolo 1, lettera f), della decisione impugnata, in cui si constata che la ricorrente ha partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei condensatori elettrolitici riguardante l’intero SEE, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate aventi lo scopo di coordinare la politica dei prezzi dal 26 giugno 1998 al 31 maggio 2010,

b.

l’articolo 2, lettera i), della decisione impugnata, che infligge un’ammenda di EUR 72901000 alla ricorrente, e

ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ( 1 );

in ogni caso, sostituire la propria valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda l’importo dell’ammenda e ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio; e

condannare la Commissione alle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori materiali di fatto

I presunti errori materiali di fatto si riferiscono in particolare a tre periodi di contatti. La ricorrente sostiene che la Commissione ha effettuato erroneamente constatazioni di fatto non sufficientemente dimostrate. Pertanto, la Commissione avrebbe erroneamente supposto una violazione dell’articolo 101 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto riguardanti la qualificazione come infrazione unica e continuata, nonché la presunta responsabilità della ricorrente per la partecipazione a tale infrazione

Il secondo motivo riguarda presunti errori in cui è incorsa la Commissione sia per quanto riguarda la qualificazione dei contatti individuati come infrazione unica e continuata sia per quanto riguarda la responsabilità della ricorrente per tale infrazione. In primo luogo, la Commissione avrebbe omesso di dimostrare, secondo lo standard giuridico richiesto, la portata di un’infrazione unica e continuata. In secondo luogo, la Commissione avrebbe errato nel ritenere la ricorrente responsabile di contatti ai quali la stessa non ha in realtà partecipato. In terzo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente concluso che l’infrazione si è protratta senza interruzioni precedentemente al 7 novembre 2003. In quarto luogo, la Commissione avrebbe errato nel ritenere la ricorrente responsabile di partecipazione continuata a un’infrazione unica e continuata successivamente al 10 novembre 2008. Di conseguenza, sarebbero prescritti i termini, per la Commissione, per infliggere sanzioni alla ricorrente. In quinto luogo, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la partecipazione della ricorrente a un’infrazione unica e continuata si sia protratta nonostante quest’ultima ne abbia preso espressamente le distanze.

3.

Terzo motivo, vertente sull’incompetenza

4.

Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nel calcolo dell’ammenda

Nel quarto motivo, la ricorrente fa valere presunti errori manifesti di valutazione nel calcolo dell’ammenda. In primo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità e i suoi orientamenti per il calcolo delle ammende nel considerare in modo errato l’intero valore delle vendite SEE quale base per il calcolo dell’ammenda. In secondo e in terzo luogo, nel determinare erroneamente sia il moltiplicatore di gravità che l’importo aggiuntivo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, l’obbligo di motivazione nonché il principio del ne bis in idem. In quarto luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, l’obbligo di motivazione e il principio della parità di trattamento, omettendo asseritamente di riflettere adeguatamente nell’ammenda la partecipazione limitata della ricorrente. Inoltre, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità e gli orientamenti per il calcolo delle ammende non tenendo conto, quali circostanze attenuati, dell’eventuale negligenza della ricorrente e del suo ruolo sostanzialmente limitato nonché della sua condotta concorrenziale.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali

Il quinto motivo riguarda la presunta violazione, da parte della Commissione, di requisiti procedurali essenziali ai sensi dell’articolo 263 TFUE dovuta all’omessa trasmissione alla Nichicon di una comunicazione degli addebiti supplementare e alla fissazione di un termine troppo breve per esercitare la sua difesa.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).