201807060491993942018/C 259/653352018TC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180531484922

Causa T-335/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Mubarak e a. / Consiglio


C2592018IT4820120180531IT0065482492

Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Mubarak e a. / Consiglio

(Causa T-335/18)

2018/C 259/65Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Il Cairo, Egitto), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Il Cairo), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Il Cairo), Khadiga Mahmoud El Gammal (Il Cairo) (rappresentanti: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin e C. Enderby Smith, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui si applicano ai ricorrenti;

dichiarare inapplicabili l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui di applicano ai ricorrenti; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori di valutazione nel ritenere che il criterio per l’inserimento dei nomi dei ricorrenti nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento fosse soddisfatto.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sarebbero illegittimi, in quanto a) sarebbero privi di una valida base giuridica e/o b) violerebbero il principio di proporzionalità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti dei ricorrenti di cui al combinato disposto dell’articolo 6 TUE e degli articoli 2 e 3 TUE, e agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.