201807060661994302018/C 259/593102018TC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180515444521

Causa T-310/18: Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione


C2592018IT4410120180515IT0059441452

Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione

(Causa T-310/18)

2018/C 259/59Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgio) e Willem Goudriaan (Bruxelles) (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, e R. Palmer, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 5 marzo 2018 di non proporre al Consiglio che venga attuato l’accordo delle parti sociali dell’UE del 21 dicembre 2015 sui diritti di informazione e consultazione per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni centrali, concluso in forza dell’articolo 155, paragrafo 1, TFUE, attraverso una direttiva in base a una decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE. La Commissione non sarebbe stata legittimata a rifiutarsi di proporre al Consiglio di attuare l’accordo attraverso una decisione, non sussistendo alcuna obiezione sulla natura rappresentativa delle parti all’accordo né sulla legittimità di quest’ultimo.

I ricorrenti sostengono che la decisione della Commissione di non proporre al Consiglio di attuare l’accordo attraverso una decisione del Consiglio viola l’articolo 155, paragrafo 2, TFUE ed è contraria all’obbligo di rispettare l’autonomia delle parti sociali, sancito all’articolo 152 TFUE.

I ricorrenti sostengono altresì che la Commissione era tenuta a presentare una proposta al Consiglio, a meno che non fornisse motivi validi di ritenere che le parti sociali aderenti all’accordo non fossero sufficientemente rappresentative, o che l’accordo non fosse legittimo.

I ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha proceduto a una valutazione dell’opportunità dell’accordo, il che non rientra nelle sue competenze.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da una motivazione manifestamente errata e infondata.

I ricorrenti adducono che i motivi dedotti dalla Commissione nella decisione impugnata non potevano giustificare il rifiuto di presentare una proposta al Consiglio di adottare l’accordo.

I ricorrenti deducono altresì che l’unico motivo che avrebbe potuto giustificare un rifiuto sarebbe stato un’obiezione giustificata in merito alla rappresentatività delle parti sociali o alla legittimità di una decisione del Consiglio di attuazione dell’accordo sotto forma di direttiva.

I ricorrenti adducono inoltre che la Commissione ha omesso in ogni caso di effettuare una valutazione delle conseguenze, sicché non può basare su motivi attinenti alla proporzionalità e alla sussidiarietà alcuna conclusione di rifiutarsi di proporre che venga attuato l’accordo sotto forma di direttiva attraverso una decisione del Consiglio, sebbene in linea di principio fosse stato possibile farlo.