201807060611993552018/C 259/583082018TC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180517434421

Causa T-308/18: Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Hamas / Consiglio


C2592018IT4310120180517IT0058431442

Ricorso proposto il 17 maggio 2018 — Hamas / Consiglio

(Causa T-308/18)

2018/C 259/58Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426 (GU 2018, L 79, pag. 26);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 (GU 2018, L 79, pag. 7);

nei limiti in cui tali atti riguardano Hamas, compreso Hamas-Izz al-Din al-Qassem;

condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931.

2.

Secondo motivo, vertente su errori in cui sarebbe incorso il Consiglio quanto alla sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore di valutazione in cui sarebbe incorso il Consiglio quanto al carattere terroristico dell’organizzazione Hamas.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di non ingerenza.

5.

Quinto motivo, vertente sull’insufficiente considerazione dell’evoluzione della situazione per il trascorrere del tempo.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.