201807060581993892018/C 259/562992018TC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180516414221

Causa T-299/18: Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Strabag Belgium / Parlamento


C2592018IT4110120180516IT0056411422

Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Strabag Belgium / Parlamento

(Causa T-299/18)

2018/C 259/56Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondata la presente domanda di annullamento;

in conseguenza, dichiarare l’annullamento (i) della decisione del 19 aprile 2018 che conferma la decisione del Parlamento europeo del 24 novembre 2017 di aggiudicare l’appalto avente ad oggetto un contratto quadro per lavori d’impresa generale per gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (gara d’appalto n. 06/D 20/2017/M036) a cinque offerenti diversi dalla SA Strabag Belgium e non a quest’ultima, e (ii) della relazione d’analisi delle offerte (addendum) redatta il 26 marzo 2018 dal comitato di valutazione nominato dall’ordinatore competente;

condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio, compresi i costi dell’assistenza giudiziaria.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo vertente sulla violazione:

(i)

dell’articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 , che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015 (GU 2015, L 286, pag. 1), che prevede che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di aggiudicazione, compresi l'offerta economicamente più vantaggiosa.

(ii)

dell’articolo 151 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione, del 30 ottobre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2015, L 342, pag. 7), che stabilisce le norme applicabili in caso di offerte anormalmente basse, e

(iii)

l’articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, che sancisce i principi generali di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici.

La ricorrente ritiene che tali regole siano state violate in quanto la decisione impugnata:

(i)

indica che nessun elemento fornito né nelle offerte presentate, né nelle spiegazioni supplementari richieste successivamente, permetterebbe di affermare che l’offerta di una delle società aggiudicatarie sia anormalmente bassa ai sensi della normativa applicabile e

(ii)

designa la summenzionata offerta come l’offerta regolare più bassa senza adeguata motivazione, mentre l’offerta di quest’ultima non sarebbe manifestamente l’offerta regolare più bassa, riporterebbe prezzi anormalmente bassi e avrebbe dovuto essere dichiarata irregolare ed esclusa a seguito di un esame più concreto ed approfondito da parte del Parlamento europeo.