201806150531955352018/C 231/502712018TC23120180702IT01ITINFO_JUDICIAL20180503394021

Causa T-271/18: Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Mauritsch / INEA


C2312018IT3910120180503IT0050391402

Ricorso proposto il 3 maggio 2018 — Mauritsch / INEA

(Causa T-271/18)

2018/C 231/50Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Walter Mauritsch (Vienna, Austria) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, in primo luogo, la decisione della convenuta del 24 gennaio 2018, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 4 ottobre 2017 e, in secondo luogo, la decisione di quest’ultima del 2 agosto 2017, con cui è stata respinta la domanda di risarcimento danni del ricorrente del 10 aprile 2017;

condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno materiale che egli asserisce di aver subito a causa dell’illecito commesso dalla convenuta, per un importo corrispondente alla perdita del diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo massimo di tre anni, maggiorato degli interessi; inoltre,

condannare la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese da questi sostenute.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce in diritto il motivo che la convenuta ha omesso di informarlo in modo chiaro e adeguato dei suoi diritti di sicurezza sociale in caso di rifiuto, da parte sua, di sottoscrivere l’atto di rinnovo del contratto. Il ricorrente afferma che non era in grado di sapere che detto rifiuto di firmare il contratto sarebbe stato trattato quale rassegnazione di dimissioni. Pertanto, egli sarebbe stato privato di informazioni e la convenuta avrebbe violato il suo dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione sancito nell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.