201805250681897362018/C 200/592402018TC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL20180416464722

Causa T-240/18: Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT» / Commissione


C2002018IT4620120180416IT0059462472

Ricorso proposto il 16 aprile 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT» / Commissione

(Causa T-240/18)

2018/C 200/59Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Linie Lotnicze «LOT» (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 12 dicembre 2017 (Caso n. COMP/M.8672 — EASYJET / CERTAIN AIR BERLIN ASSETS), C(2017) 8766 final;

condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

obbligare la Commissione a rispondere, nell’ambito del controricorso, a determinati quesiti della ricorrente concernenti l’esame degli effetti sulla concorrenza della concentrazione di cui trattasi nonché a presentare determinate prove a sostegno della decisione della Commissione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato le disposizioni dei Trattati UE nonché le disposizioni volte alla loro attuazione, segnatamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 139/2004 ( 1 ), in quanto non ha effettuato un esame completo degli effetti negativi della concentrazione sulla concorrenza.

2.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha valutato erroneamente gli effetti della concentrazione sulla possibilità di prestazione di servizi di trasporto aereo di passeggeri nonché su determinati aeroporti e pertanto ha commesso, nel contempo, anche un errore grave e manifesto nella valutazione della concentrazione. Se avesse effettuato correttamente l’esame analitico della concentrazione, sarebbe dovuta giungere alla conclusione che la realizzazione della concentrazione avrebbe comportato una serie di effetti negativi per la concorrenza, in particolare effetti maggiormente negativi sulla concorrenza rispetto allo scenario alternativo di un’assenza di concentrazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato gli «Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali», in quanto non ha esaminato se il miglioramento dell'efficienza conseguente alla concentrazione consenta di contrastare i suoi effetti negativi sulla concorrenza.

4.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato le disposizioni dei Trattati nonché le disposizioni volte alla loro attuazione in quanto non ha imposto alla Easyjet alcun obbligo idoneo a evitare gli ostacoli significativi ad una concorrenza effettiva derivanti dalla concentrazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato le disposizioni dei Trattati nonché le disposizioni volte alla loro attuazione in quanto non ha valutato gli effetti della concentrazione sul mercato interno con riferimento all’aiuto di Stato che era stato precedentemente concesso alla Air Berlin, in data 15 aprile 2017, in forma di un prestito della Repubblica federale di Germania di un importo di EUR 150 milioni. Tale aiuto è stato approvato con decisione della Commissione del 4 settembre 2007 sull’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Air Berlin, C(2017) 6080 final.

6.

Sesto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE in quanto non ha motivato sufficientemente la propria decisione, come è dimostrato tra l’altro dall’assenza di un esame completo della fattispecie, dal fatto che non sono stati presi in considerazione una serie di aspetti che sarebbero stati indispensabili per un esame approfondito di tutti gli effetti della transazione sulla concorrenza, dalla mancata valutazione degli effetti della concentrazione sul mercato interno con riferimento all’aiuto di Stato precedentemente concesso alla Air Berlin nonché dalla mancanza di motivazione dell’omissione di siffatte valutazioni.


( 1 ) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004 L 24, pag. 1).