201805250581897292018/C 200/572262018TC20020180611IT01ITINFO_JUDICIAL20180402444521

Causa T-226/18: Ricorso proposto il 2 aprile 2018 — Global Silicones Council e altri / Commissione


C2002018IT4410120180402IT0057441452

Ricorso proposto il 2 aprile 2018 — Global Silicones Council e altri / Commissione

(Causa T-226/18)

2018/C 200/57Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Global Silicones Council (Washington, Stati Uniti), Wacker Chemie AG (Monaco, Germania), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Germania), Shin-Etsu Silicones Europea BV (Almere, Paesi Bassi), Elkem Silicones France SAS (Lione, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’atto impugnato ai sensi dell’articolo 263 TFUE;

dichiarare l’allegato XIII del regolamento REACH, e/o le disposizioni pertinenti di tale allegato (in particolare, le sezioni 1.1.2 e/o 1.2.2) illegittimi e inapplicabili al caso di specie, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nella misura in cui essi impediscono o alterano una corretta valutazione e/o conclusione in merito alle proprietà del D4 e del D5;

nel caso in cui: a) il parere del Comitato degli Stati membri dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) dell’aprile 2015; b) il parere del Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA del marzo 2016, c) il parere del Comitato per l’analisi socioeconomica del giugno 2016; d) le conclusioni/decisioni del gruppo di esperti PBT dell’ECHA del novembre 2012; e/o i pertinenti documenti d’orientamento dell’ECHA non siano considerati come atti preparatori volti all’adozione dell’atto impugnato, dichiarare detti atti illegittimi e inapplicabili ai sensi dell’articolo 277 TFUE;

condannare la convenuta alle spese del procedimento; e

adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono undici motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, su errori manifesti di valutazione, sulla violazione del principio della certezza del diritto, sull’arbitrarietà del processo decisionale e sul difetto di motivazione in merito alla valutazione del rischio.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, su errori manifesti di valutazione, sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’arbitrarietà del processo decisionale per quanto riguarda la valutazione del pericolo. Tale motivo include un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, relativa all’allegato XIII delle disposizioni del regolamento REACH e/o ai precedenti atti e misure.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, sulla violazione del principio della certezza del diritto, sull’arbitrarietà del processo decisionale, sulla carenza di una motivazione adeguata per quanto riguarda la valutazione dei pericoli, in particolare la forza probante dei dati. Tale motivo include un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, relativa all’allegato XIII delle disposizioni del regolamento REACH e/o ai precedenti atti e misure.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di certezza del diritto, sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla carenza di motivazione per quanto riguarda la valutazione dei pericoli e dei rischi, in particolare la forza probante dei dati.

5.

Quinto motivo, vertente sulla negazione dei diritti di difesa, incluso il diritto di essere sentiti, sulla carenza di una motivazione adeguata; sulla mancanza di un processo equo per quanto riguarda la valutazione del pericoli e dei rischi, in particolare la forza probante dei dati.

6.

Sesto motivo, vertente su un atto che eccede manifestamente i limiti dei poteri discrezionali; su un errore manifesto nell’esercizio dei poteri discrezionali e sulla violazione dell’equilibrio istituzionale dei poteri per quanto riguarda la valutazione dei pericoli e dei rischi.

7.

Settimo motivo, vertente sull’illegittimità, su errori manifesti di diritto e di fatto, su errori manifesti nell’esercizio di poteri discrezionali, sul superamento manifesto dei limiti dei poteri discrezionali, sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sulla carenza di motivazione per quanto riguarda la valutazione dei pericoli e dei rischi, nonché su manifesti errori di valutazione dei fatti rilevanti e delle disposizioni di legge pertinenti.

8.

Ottavo motivo, vertente sulle violazioni del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sulla carenza di una motivazione adeguata, su errori manifesti di diritto e di fatto per quanto riguarda l’adozione, l’applicazione, il significato, e la portata della procedura di restrizione REACH.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l’applicazione e la portata della procedura di restrizione REACH.

10.

Decimo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, sull’illegittimità, su errori manifesti nell’esercizio dei poteri discrezionali, su errori manifesti di fatto e di diritto, sulla violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento, sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla carenza di motivazione — precedenti all’adozione della procedura di restrizione REACH.

11.

Undicesimo motivo, vertente sull’inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, delle pertinenti disposizioni dell’allegato XIII REACH e di altri atti e misure rilevanti, che impediscono e/o alterano una corretta valutazione e/o conclusione in merito alle proprietà del D4 e del D5.